L'art. 1385 c.c. che regola la caparra confirmatoria, intesa quale somma che viene versata al fine di costituire tra le parti una reciproca garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale, specifica chiaramente che il diritto a trattenere la suddetta (o a pretenderne il doppio), sorge nel momento in cui la parte adempiente esercita il suo diritto di recesso, assumendo la caparra, in questo caso, la funzione di liquidazione convenzionale del danno.
La differenza con la caparra penitenziale, art 1386 c.c., sta nel fatto che la funzione di quest'ultima è quella di costituire il corrispettivo del recesso.
Quindi, la differenza sostanziale non sta nel fatto che con una si può recedere e con l'altra no, visto che con entrambe ciò è assolutamente possibile, ma nel fatto che con la caparra confirmatoria è consentito alla parte adempiente, alternativamente, o chiedere l'esecuzione del contratto o chiedere la risoluzione dello stesso con conseguente risarcimento del danno.
Diritti, questi, preclusi con la caparra penitenziale.