Sentenza 8230/2019
La sentenza richiamata è una sentenza della Cassazione a sezioni unite, quindi ha un certo valore.Le sentenze non sono legge ma il pensiero di un giudice (o di più giudici) su un caso specifico.
Ma non dice che si possono vendere immobili abusivi.
Dice che la nullità dell’atto di compravendita c'è solo (secondo legge) , se non viene riportato in atto un valido titolo edilizio , riferito all’immobile , anche se poi l’immobile presenta difformità rispetto all’autorizzato.
Ma questo non esime da responsabilità verso l’acquirente chi vende un immobile difforme dalla licenza.
CORTE DI CASSAZIONE N. 8230/2019 – NULLITÀ DEGLI ATTI TRASLATIVI DI IMMOBILI ABUSIVI – 22.03.2019 - Giudice di Pace | Portale di informazione giuridica
la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019, è intervenuta in materia di nullità edilizia, di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, enunciando i seguenti principi di diritto:
- “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile”.
- “In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.