grazie mary,il tuo caso è molto simile al mio, ma nel mio caso il condominio mi ha negato il permesso.
il problema è trovare una norma o un precedente legislativo che obblighi il condominio a dare il permesso . senza dovermi rivolgere ad un avvocato.
chi avesse informazioni in merito, lo prego di mandarmele.
a presto e grazie
stefania
la norma è l'art 1102 che ti è già stato citato
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Cass 17/10/2007 n 21832: L'allaccio di nuove utenze non è una modifica del bene comune ed è consentita
Scritto da Avv. Edoardo Riccio
Lunedì 09 Giugno 2008 00:00
Cassazione civile sezione II, 17/10/2007 n. 21832
In tema di condominio, l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per sè una modifica della stessa, perchè una rete di servizi - sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. È pertanto onere del condominio, che ne voglia negare l'autorizzazione, dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza incide nella funzionalità dell'impianto, non potendo opporsi che il divieto all'allaccio sia finalizzato ad impedire un mutamento di destinazione della unità immobiliare. (Nella specie il condominio aveva negato a un condomino l'autorizzazione ad allacciare il proprio immobile alla rete idrica, fognante e citotelefonica; la delibera è stata annullata).
(vedi art. 1102 c.c. -ndr-)
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.A., partecipante al condominio dello stabile sito in Roma, XX, impugnò innanzi al tribunale di detta citta' la delibera assembleare con la quale il nominato condominio le aveva negato l'autorizzazione ad allacciare la propria unita' immobiliare destinata a magazzino - acquistata dall'INA - alla rete idrica, fognante e citotelefonica.
Il tribunale rigetto' l'impugnativa richiamandosi alla previsione dell'articolo 7/B del regolamento condominiale di natura contrattuale che imponeva l'autorizzazione dell'assemblea per qualsiasi modifica agli impianti di uso generale.
La corte d'appello di Roma, adita dalla S., con sentenza 12.7.2002, in riforma della decisione impugnata, annullò la delibera e condannò il condominio alla rifusione dei 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio.
Osservo', preliminarmente, la corte territoriale che non ricorreva l'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'INA, venditrice dell'immobile della S., in quanto la causa tra detto Istituto e la Sa. doveva qualificarsi come scindibile ai sensi dell'articolo 332 c.p.c., ed era decorso il termine per la impugnativa, ed inoltre perchè l'attrice aveva rinunciato alla domanda nei confronti di tale parte. Nel merito affermo' che il tribunale aveva erroneamente interpretato la disposizione del regolamento condominiale ritenendo che l'allaccio di ulteriori utenti alle "reti" condominiali costituisse una inammissibile "modifica" degli impianti comuni; al contrario, ad avviso della corte il concetto stesso di rete presuppone la possibilità di allacci o collegamenti successivi che non possono essere condizionati dall'autorizzazione dell'assemblea, perchè si renderebbero impossibili anche piccole modifiche interne delle unita' immobiliari. Tale interpretazione sarebbe in conflitto con il principio di razionalità e ragionevolezza che deve essere alla base di ogni decisione dell'assemblea, nel rispetto dell'interesse in concreto perseguito e nell'obbligo di evitare atti emulativi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Condominio; resiste con controricorso S.A. , che ha proposto altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi ex articolo 335 c.p.c., perche' proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente condominio denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 331 c.p.c., circa la ritenuta superfluità della integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INA per la scindibilità delle cause. In primo luogo lamenta la lesione del cd litisconsorzio processuale, e in secondo luogo osserva che le due causa erano connesse perchè la domanda nei confronti dell'INA avrebbe potuto trovare ingresso solo nell'ipotesi di definitivo diniego della possibilità di effettuare gli allacci richiesti, sicchè l'INA aveva interesse a partecipare al giudizio. Inoltre l'INA, quale condomina con ben 470,940 millesimi, aveva interesse ad intervenire ad adiuvandum delle ragioni del condominio. Il motivo non può trovare accoglimento.
Il litisconsorzio processuale - che determina una inscindibilità delle causa anche in ipotesi in cui non sussisterebbe un litisconsorzio necessario di natura sostanziale - ricorre allorchè la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, (cfr. ex plurimis Cass. 28.2.2002, n. 2961). Nella specie l'attrice aveva proposto una domanda di garanzia nei confronti della parte venditrice alla quale aveva anche rinunciato in corso di causa. Le causa era, pertanto, scindibili, sicchè correttamente la corte di merito ha fatto applicazione dell'articolo 332 c.p.c..
Va, peraltro, osservato che la qualità di condomino dell'Istituto Nazionale Assicurazioni e' del tutto ininfluente, perchè in tale qualità esso era rappresentato, al pari degli altri partecipanti al condominio, dall'amministratore.
Con il secondo motivo il condominio denuncia violazione dell'articolo 332 c.p.c., perchè quand'anche si fosse trattato di cause scindibili, al momento della notificazione dell'atto di impugnazione, non era decorso per l'INA il termine per impugnare la sentenza, sicchè l'Istituto avrebbe potuto ancora proporre appello incidentale.
Il motivo e' destituito di fondamento. L'interpretazione dell'articolo 332 c.p.c., che da a parte ricorrente e' palesemente erronea, perchè non e' al momento della notifica dell'impugnazione che deve aversi riguardo per stabilire se e' spirato il termine per impugnare nei confronti delle altre parti - perchè a tale momento non potrebbe ovviamente essere spirato - bensì al momento in cui la causa e' portata innanzi al giudice; se a tale punto il termine non e' spirato, il giudice ordina la notificazione dell'impugnazione alla parte pretermessa, ma la mancata ottemperanza a detto ordine non produce l'inammissibilità del gravame - come nell'ipotesi di cui all'articolo 331 c.p.c., bensì soltanto la sospensione del giudizio sino al completo decorso del termine in questione.
Con il terzo motivo il ricorrente condominio denuncia motivazione carente e contraddittoria, circa la ritenuta inapplicabilità della disposizione dell'articolo 7/b, comma 3, del regolamento condominiale. Assume che la corte territoriale non ha tenuto in nessun conto il principio per il quale l'innesto di nuove utenze ad una rete deve essere compatibile con la dimensione della stessa, perchè ove tutti i proprietari di locali non forniti di bagno (come le cantine) chiedessero di potersi allacciare all'impianto fognario, questo non avrebbe la capacita' sufficiente. Rileva, inoltre, che la disposizione condominiale era giustificata dall'intento di impedire mutamenti di destinazione, cui certamente era finalizzata la richiesta della Sa. che mai aveva goduto di detti allacci quando era conduttrice dello stesso immobile adibito a magazzino.
Anche detto motivo e' infondato. La corte territoriale ha correttamente rilevato che l'allaccio di nuove utenze ad una rete non costituisce di per se' una modifica della stessa, perchè una rete di servizi (sia fognaria, sia elettrica, idrica o di altro tipo) e' per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze; sarebbe stato onere del condominio dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza avrebbe inciso sulla funzionalità dell'impianto. Ne' può valere l'assunto secondo cui il divieto frapposto dall'assemblea era finalizzato ad impedire mutamenti di destinazione, perchè il mutamento di destinazione di una unita' immobiliare può essere impedito dal condominio solo ove detta limitazione sia prevista dal regolamento condominiale di natura contrattuale; ne' tale scopo può essere indirettamente perseguito frapponendo ostacoli all'uso di quei servizi comuni indispensabili all'eventuale mutamento, in violazione del diritto del condomino di esercitare sui beni comuni i poteri attribuitigli dall'articolo 1102 c.c., comma 1.
Con il ricorso incidentale la S. denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1136, 2702, 2712 c.c., perchè la corte territoriale ha escluso la nullità del verbale di assemblea per la mancata indicazione del condomini presenti e dei millesimi, ritenendo che la prova della validità del verbale dovesse essere data con la acquisizione dell'originale del verbale stesso e non con una fotocopia suscettibile di alterazioni; la ricorrente obietta che era onere della controparte dare la prova della non autenticità della copia, mentre nella specie la fotocopia dimostrava l'esistenza di righe in bianco che nell'originale esibito erano state riempite. La corte avrebbe dovuto chiaramente dedurre che il riempimento era avvenuto in un momento successivo e prima della produzione della copia da parte del condominio.
Il motivo e' inammissibile per carenza di interesse, perchè la corte ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata; non sussiste, pertanto una soccombenza della parte che la legittimi a richiedere una modifica della statuizione, comunque a lei favorevole. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa le spese del giudizio.