Antonello

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Noi abbiamo le idee chiare sulla irregolarita' dei Procacciatori d'Affari nel campo Immobilare, attendiamo le risposte delle CCIAA, per esprimere un parere definitivo e ufficiale dopo uello del Ministero S.E.
....bene....anche a sassari si muoverà qualcosa in giornata............farò sapere degli sviluppi............
 

Antonello

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............farò sapere degli sviluppi............
...Ieri, per caso sono entrato in CCIAA (il "per caso" lo dico all'orecchio) e ho colloquiato con la Dirigente dell'EX ALBO.
Esposto il problema da me sollevato circa i procacciatori, candidamente ha dichiarato che il problema non è dell'ex albo ma.....del Registro Imprese.
Aveva ragine: l'ex albo non iscrive al Registro Imprese............
Considerato che una ditta individuale si può iscrivere ancora con il sistema cartaceo (non informatico)....ho preso un modulo e mi sono iscritto come:
PROCACCIATORE D'AFFARI PER LA RICERCA DI IMMOBILI E CLIENTI PER CONTO DI AGENZIE IMMOBILIARI
Tutto bene......ma una solerte funzionaria del RI si è accorta che ero un AI...in attività..........
I M P O S S I B I L E!!!!!!
perchè...?
I M C O M PA T I BI L I TA'
con chi...
con....la.......
M E D I A Z I O NE I M M O B I L I A R E

Ho chiesto urgente colloquio con la Dirigente del Registro Imprese che mi ha cordialmente accolto (dopotutto sono un utente che dal 1972 paga la CCIAA).......ho spiegato la provocazione dell'iscrizione come procacciatore per dimostrare la vulnerabilità del sistema Camera di Commercio.
Vulnerabilità dannosa in quanto, come sappiamo, regolarizzano abusivi.
Non avendo appresso la nota del Ministero (ora ad interim del Silvio) ci siamo dati appuntamento ad oggi per specificare e argomentare sul fatto.
Mi corre l'obbligo di ringraziare pubblicamente il Signor PASSUTI Luciano che è stato sempre ed in qualsiasi istante pronto e disponibile per tutto quello che necessitava alla bisogna.
E' stato disponibile anche alle ore 21 di ieri..........e dire che io non sono iscritto ad alcuna associazione o federazione...e lui ben lo sa.
Comunque..........stamane ho consegnato la nota del Ministero alla Dirigente del Registro Imprese della CCIAA di Sassari, che allego,......ho consegnato inoltre una serie di definizioni usate dai pseudo mediatori per iscriversi come procacciatori, che allego, ho consegnato originale del periodico FIAIP che riportava la nota del Ministero (chiedetela alla FIAIP) ed inoltre copia a colori della primapagina della discussione iniziata dal Presidente Onorario in Immobilio.IT.
La Dirigente è trasecolata....................non voleva credere che la CCIAA si fosse trasformata in una pattumiera di abusivi da loro legalizzati.
Ha convocato tutti i funzionari ed ha così determinato:
- invio di lettera raccomadata a tutti i Signori assistenti-segnalatori-broker-professionisti-informatori e di tutti quelli che utilizzano questi sotterfugi per mediare con obbligo di persentarsi entro e non oltre...per comunicazioni urgenti;
- se si presentano..........intimare loro di cessare l'attività abusiva ed in ogni caso sono cancellati d'ufficio dal RI;
- intimazione a cessare materialmente e concretamente detta attività abusiva con l'asportazione delle targhe e delle insegne "PROFESSIONALI" entro e non oltre....tot....giorni con richiesta alle forze dell'ordine della sorvegliabilità.
Ho ringraziato per il positivo accoglimento della mia richiesta e giusta lamentela......significando che controllerò (controlleremo) l'evolversi della situazione tramite i canali istituzionali della CCIAA (Infoimprese.it).
Mi è stato anche riferito che tramite l'UNIONCAMERE divulgheranno il fatto con la speranza che nell'arco di breve tempo il tutto si normalizzi con l'intervento della legalità.
Nel rinnovare il mio più sentito ringraziamento per l'aiuto (dei piccoli e moderati passi consigliati da RIGHI) al nostro LUCIANO, nell'essere soddisfatto del positivo risultato della odierna giornata...........vorrei comunicare al nostro CUSTODE che da oggi il tuo IMMOBILIO è conosciuto anche dalle CCIAA ITALIANE.

Complimenti vivissimi e sinceri a tutti noi.

Aggiunto dopo 8 minuti :

allegato dimenticato....

Aggiunto dopo 1 :

riprovo con l'allegato....

Aggiunto dopo 12 minuti :

nada allegato...............Custode che succede?...............

...............a domani..........
 

Luciano Passuti

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...Ieri, per caso sono entrato in CCIAA (il "per caso" lo dico all'orecchio) e ho colloquiato con la Dirigente dell'EX ALBO.
Esposto il problema da me sollevato circa i procacciatori, candidamente ha dichiarato che il problema non è dell'ex albo ma.....del Registro Imprese.
Aveva ragine: l'ex albo non iscrive al Registro Imprese............
Considerato che una ditta individuale si può iscrivere ancora con il sistema cartaceo (non informatico)....ho preso un modulo e mi sono iscritto come:
PROCACCIATORE D'AFFARI PER LA RICERCA DI IMMOBILI E CLIENTI PER CONTO DI AGENZIE IMMOBILIARI
Tutto bene......ma una solerte funzionaria del RI si è accorta che ero un AI...in attività..........
I M P O S S I B I L E!!!!!!
perchè...?
I M C O M PA T I BI L I TA'
con chi...
con....la.......
M E D I A Z I O NE I M M O B I L I A R E

Ho chiesto urgente colloquio con la Dirigente del Registro Imprese che mi ha cordialmente accolto (dopotutto sono un utente che dal 1972 paga la CCIAA).......ho spiegato la provocazione dell'iscrizione come procacciatore per dimostrare la vulnerabilità del sistema Camera di Commercio.
Vulnerabilità dannosa in quanto, come sappiamo, regolarizzano abusivi.
Non avendo appresso la nota del Ministero (ora ad interim del Silvio) ci siamo dati appuntamento ad oggi per specificare e argomentare sul fatto.
Mi corre l'obbligo di ringraziare pubblicamente il Signor PASSUTI Luciano che è stato sempre ed in qualsiasi istante pronto e disponibile per tutto quello che necessitava alla bisogna.
E' stato disponibile anche alle ore 21 di ieri..........e dire che io non sono iscritto ad alcuna associazione o federazione...e lui ben lo sa.
Comunque..........stamane ho consegnato la nota del Ministero alla Dirigente del Registro Imprese della CCIAA di Sassari, che allego,......ho consegnato inoltre una serie di definizioni usate dai pseudo mediatori per iscriversi come procacciatori, che allego, ho consegnato originale del periodico FIAIP che riportava la nota del Ministero (chiedetela alla FIAIP) ed inoltre copia a colori della primapagina della discussione iniziata dal Presidente Onorario in Immobilio.IT.
La Dirigente è trasecolata....................non voleva credere che la CCIAA si fosse trasformata in una pattumiera di abusivi da loro legalizzati.
Ha convocato tutti i funzionari ed ha così determinato:
- invio di lettera raccomadata a tutti i Signori assistenti-segnalatori-broker-professionisti-informatori e di tutti quelli che utilizzano questi sotterfugi per mediare con obbligo di persentarsi entro e non oltre...per comunicazioni urgenti;
- se si presentano..........intimare loro di cessare l'attività abusiva ed in ogni caso sono cancellati d'ufficio dal RI;
- intimazione a cessare materialmente e concretamente detta attività abusiva con l'asportazione delle targhe e delle insegne "PROFESSIONALI" entro e non oltre....tot....giorni con richiesta alle forze dell'ordine della sorvegliabilità.
Ho ringraziato per il positivo accoglimento della mia richiesta e giusta lamentela......significando che controllerò (controlleremo) l'evolversi della situazione tramite i canali istituzionali della CCIAA (Infoimprese.it).
Mi è stato anche riferito che tramite l'UNIONCAMERE divulgheranno il fatto con la speranza che nell'arco di breve tempo il tutto si normalizzi con l'intervento della legalità.
Nel rinnovare il mio più sentito ringraziamento per l'aiuto (dei piccoli e moderati passi consigliati da RIGHI) al nostro LUCIANO, nell'essere soddisfatto del positivo risultato della odierna giornata...........vorrei comunicare al nostro CUSTODE che da oggi il tuo IMMOBILIO è conosciuto anche dalle CCIAA ITALIANE.

Complimenti vivissimi e sinceri a tutti noi.

Aggiunto dopo 8 minuti :

allegato dimenticato....

Aggiunto dopo 1 :

riprovo con l'allegato....

Aggiunto dopo 12 minuti :

nada allegato...............Custode che succede?...............

...............a domani..........

Caro Antonello, una sola parola ...........................................G R A Z I E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :applauso:
 

Antonello

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Ringrazio tutti voi.........sono arcisicuro che la Dirigente di Sassari, preparata, attenta e sopratutto a disposizione per risolvere problemi, già da ieri si è positivamente attivata...............
(Per info.....ai numeri che appaiono nel sito ufficiale della Camera di Commercio di Sassari: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Nord Sardegna - Home).
Sembra che la settimana si stia chiudendo positivamente, almeno per quanto riguarda quello che ci regola la vita lavorativa.
Infatti pubblico una novità....finalmente a favore del mediatore...buona lettura.....

Solo il mediatore iscritto matura il diritto alla provvigione​

Commentiamo, qui di seguito, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sezione terza, 11 giugno - 8 luglio 2010 n. 16147/10) che ha stabilito alcuni importanti principi di diritto in tema di mediazione, soprattutto dopo la modifica legislativa introdotta dal D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59., statuendo, da un lato, che la norma che ha soppresso il ruolo di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 79, non ha effetto retroattivo, ma, soprattutto, che solamente i mediatori iscritti nel registro o nei repertori tenuti dalla Camere di Commercio avranno diritto alla provvigione.
La decisione nasce dalla causa che un geometra, libero professionista, promuove nei confronti di un imprenditore edile assumendo di avere svolto un'attività mediatoria per la vendita di un complesso edilizio.
Il giudice di primo grado da ragione al geometra, ritenendo che nella fattispecie si versasse in una ipotesi di contratto atipico di procacciamento di affari, mentre, il giudice di appello riformava la sentenza rilevando che dalla documentazione versata in causa e dagli atti processuali emergeva trattarsi di contratto di mediazione tipica e che, di conseguenza, a norma della legge 3 febbraio 1989 n. 79 il diritto alla provvigione spettava solamente se si era iscritti al ruolo di cui all'art. 2 della stessa.
Il libero professionista ricorreva per Cassazione, sostenendo, oltre al resto, che essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il D.Lgs 26 marzo 2010, che, appunto, ha soppresso il ruolo dei mediatori, il diritto alla provvigione non era più precluso dalla mancata iscrizione del mediatore al ridetto ruolo. Il ricorso non è stato accolto rilevando gli ermellini che, quanto al citato decreto legislativo, che esso non poteva essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto esso non contiene alcuna norma che lo renda applicabile anche ai rapporti già esauriti.
Rilevano, infatti, i Giudici di legittimità: “Infatti il principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, (come è quello in esame) ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. (Cass. n. 10436 del 18/07/2002)“.
Ma la Corte ha pronunciato, con la sentenza in commento, un altro importante principio di diritto relativo alla discilina della mediazione.
Si legge, infatti, nella sentenza; “In ogni caso va osservato che il D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, ha sì soppresso il ruolo di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 2 e successive modificazioni, ma non ha abrogato tale legge.
È stato, anzi, disposto che le attività disciplinate dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, competente per territorio corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 9, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39.
Il comma 6 di detto art. 73 statuisce che “Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)”.
Ciò comporta che in assenza di abrogazione della L. n. 39 del 1989, art. 6, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio secondo l'art. 73 cit..”.
La Cassazione, dunque, ha chiarito che il recente decreto legislativo ha previsto che l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 39 del 1989 sono comunque soggette alla denuncia di inizio attività previa autocertificazione e certificazione relative al possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di mediazione, precisando che il sesto comma dell'art. 73 prevede ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Da ciò non può non derivare che in assenza di abrogazione dell'art. 6 della l. n. 39/1989, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d.lgs. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio secondo l'art. 73 cit..
La sentenza in commento ci pare ineccepibile sotto ogni punto di vista e da la giusta e corretta interpretazione di uno degli aspetti sorti all'indomani della pubblicazione del provvedimento abrogativo del ruolo.

Avv. Roberto Bella Presidente IRCAT

P.S.
Permettete un commento...ed un consiglio?

incorniciatela ed esponetela al pubblico nelle vostre bacheche al posto della locandina di qualche immobile.​
 

Antonello

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...già fatto..............sulla pubblica via.....
....zero costo......grande visibilità.............

Aggiunto dopo 10 minuti :

pistoia prato e firenze te le ho seganalate io a suo tempo ricordi?
........certamente....e sembrava impossibile debellare il fenomeno.......datti da fare anche tu....è semplicissimo.....
ciao
 

Allegati

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