Ti consiglierei cautela. Il regolamento edilizio di Milano (ed. 1999) recita:
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At. 26 (Distanze e altezze)30
1. Negli interventi di nuova costruzione la distanza degli edifici dal confine con proprietà di terzi non può essere inferiore a 3 m.. Al di sotto di tale distanza, le costruzioni sono ammesse, a condizione che sia dimostrato l'assenso della proprietà asservita, mediante atto legalmente trascritto da prodursi all’Amministrazione a cura del proprietario dominante.
2. Ove le fronti finestrate o cieche delle nuove costruzioni vengano progettate in maniera tale da fronteggiare, anche parzialmente, fronti finestrate o a loro volta cieche di edifici preesistenti, il corretto rapporto tra fronte della costruzione ed edifici circostanti deve soddisfare la condizione per cui, in sede di verifica grafica una retta , inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione più sfavorevole rispetto allo spazio sul quale prospetta, condotta sull’asse della finestra di quest’ultimo a partire dal paramento esterno della fronte della costruzione su un piano perpendicolare alla fronte stessa, risulti esterna al profilo degli edifici circostanti, anche di terzi, comprese le sporgenze.
3. Le altezze dei nuovi fabbricati prospicienti spazi pubblici devono soddisfare la condizione di cui al comma 2 e comunque assicurare il corretto inserimento dell’edificio con il costruito e con gli stessi spazi pubblici circostanti.
4. I progetti edilizi devono in ogni caso essere redatti in conformità a quanto stabilito dall’3 del presente Regolamento.
(Edificazione sul confine)
1. In deroga alle previsioni del precedente 261 è ammessa l'edificazione in fregio al confine di spazi privati nei casi di:
1.1. nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti esecutivi del PRG;
1.2. nuove costruzioni per le quali sia consentita in confine l'apertura di prospetti di locali abitabili e la realizzazione, anche in aggetto, di fronti architettoniche compiute, a seguito di costituzione di servitù;
1.3. nuove costruzioni anche in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti;
1.4. nuove costruzioni, anche di maggiore estensione sia verticale che orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti così da realizzare un corretto inserimento edilizio e ambientale;
1.5. nuove costruzioni pubbliche o di interesse pubblico;
1.6. nuove costruzioni a uso industriale, artigianale e commerciale ovvero da adibire a servizi speciali, limitatamente a un'altezza di 5 m., sulle aree a ciò destinate esclusivamente (...) dal P.R.G.;
1.7. autorimesse private di un solo piano fuori terra;
1.8. recinzioni;
1.9. cabine per impianti tecnologici e similari, purché non venga compromesso l'ambiente circostante e ostacolata la visibilità dei conducenti dei veicoli e dei pedoni."
In genere la terrazza a livello, nella misura in cui crea una veduta ( esisterà infatti un parapetto o ringhiera), deve rispettarne i limiti previsti dal regolamento comunale. E' vincolante rispetto all'esistenza o meno di vedute del lotto confinante. Non credo sia riducibile la distanza di 1,5 mt dal confine, a meno che il giardino comune ai due fabbricati sia soggetto a servitù particolari concordate nell'atto di costituzione della comunione.