Mi sorge un dubbio @
Pennylove! Molti proprietari cercano di snaturare il 3+2 introducendo clausole a dir poco vessatorie, alle quali io ribadisco che al di là di clausole vessatorie o meno, non si può perché il contratto tipo "concordato" ha una forma predefinita che non è soggetta a variazioni o rimaneggiamenti altrimenti diventa 4+4 libero. Sbaglio?
Nel contratto “concordato” le parti non possono inserire clausole contrarie alla legge (art. 13 della legge n°431/1998): non possono inserirle sia nel “concordato”che in quello “libero” e, ove inserite (sia nell’una sia nell’altra tipologia contrattuale), sono nulle e, quindi, improduttive di effetti, e sostituite da quelle di legge.
La condizione essenziale per la valida stipulazione di un contratto “concordato” è l’utilizzo del contratto-tipo allegato al DM 30 dicembre 2002 (di fatto, però, il primo DM 5 marzo 1999 aveva già previsto dei contratti-nazionali tipo) ovvero quello stabilito nei singoli accordi locali in relazione a specifici aspetti contrattuali: ci sono convenzioni locali che, ad esempio, prevedono riduzioni delle fasce di oscillazione del canone nei valori minimi e massimi per particolari categorie di immobili ovvero incrementi in presenza di immobili di pregio, classe energetica medio-alta, arredi (modulando l’aumento in base alla quantità e qualità), durata del contratto superiore al minimo legale garantito, deposito cauzionale in misura ridotta, recesso convenzionale breve o pari a zero ecc.
Un’eventuale difformità formale non produce l’invalidità del contratto, sempre che l’utilizzo di altri modelli (magari trovati su internet) rispecchi il contenuto dell’accordo stesso. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che non è possibile stravolgere le condizioni contrattuali stabilite dai decreti ministeriali in attuazione della legge n°431/1998 e degli accordi definiti in sede locale (ad es. la materia delle spese, regolata dall’allegato G), in quanto sarei fuori dalla previsione del co. 3 dell’art. 2 della suddetta legge ovvero disarticolare i parametri e i criteri per la determinazione della misura del canone ovvero la durata: non sono ammesse deroghe per i contratti del canale convenzionato (3+2, transitori e per studenti universitari), tranne che per i contratti ad uso transitorio nei Comuni non alta tensione abitativa e, dunque, non vincolati ai parametri stabiliti negli accordi, dove il contratto-tipo dovrebbe (l’uso del condizionale è doveroso, in quanto su questo aspetto non v’è convergenza di vedute nella dottrina) ritenersi derogabile.
Quello che, invece, è sempre concesso fare è inserire eventuali clausole aggiuntive a quelle previste nei contratti-tipo ministeriali: ad esempio alla fine dell’articolo 15 dell’allegato A (contratto 3+2), infatti, si legge:
Altre clausole: ……………………………………………………………………………