Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
qua ovviamente ssi sta parlando di RISCHI....che è quallo che interessa: il rischio del classico proposta-compromesso-rogito è quella che, nel caso ci fossero dei problemi , si corre il rischio di vedersi annullare l'accordo a causa del richiamo, nella proposta, pur accettata, a un successivo atto intermedio.
questi i fatti.
sinceramente non ho letto le sentenze in cui le proposte col richiamo a un successivo preliminare sono state annullate, quindi non conosco i casi concreti e le motivazioni le posso solo intuire: se ho già un preliminare efficace (come è e resta una proposta accettata), non c'è bisogno di un ulteriore preliminare (probabilmente sulle proposte oggetto di queste sentenze l'atto intermedio era chiamato proprio "contratto preliminare").
consiglio mio, odne evitare rischi e problemi: o non prevedere espressamente l'atto intermedio oppure definirlo (come faccio io) "scrittura privata integrativa"...........con quest'ultima definizione, infatti, non è eccepibile alcuna motivazione di invalidità della proposta, in quanto la scrittura intermedia va a inserirsi, appunto, espressamente solo come INTEGRAZIONE al precedente accordo, mantenendone la validità ma integrandone i dettagli
 

studiopci

Membro Storico
Certo ma la scrittura integrativa se è " copia conforme " della proposta può essere impugnata ed annullata sempre sulla base della famosa sentenza... il problema è sempre lo stesso , c'è una differenza di comportamento e molti clienti non vogliono accettare ( a parer mio ) una triste realtà , per legge se la proposta è redatta simil / preliminare ( e molti di noi lo fanno ) questa diventa contratto a tutti gli effetti e quindi matura il diritto alla provvigione e non ci si può tirare indietro senza assumere gli oneri del caso. Fabrizio
 

siseph

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mah ... io non mi sento così ferrata in materia e li trovo più cavilli da avvocati che meandri in cui può dibattersi un modesto agente immobiliare come me ... mi baso su quello che ho imparato: all'accettazione della proposta matura il diritto alla provvigione (salvo come già detto clausole sospensive), non sto a battere il piede per essere pagata a tamburo battente ma so che da quel momento il mio lavoro ha diritto al suo compenso. Diciamo che trovo molto utile e i clienti sono contenti chiarire subito quali sono le procedure, i diritti, i doveri, le imposte ecc ... tutto ciò che comporta l'acquisto di un immobile in modo che gli interessati possano fare prima e comodamente i propri calcoli, prevedere eventuali rischi finchè si può e mettere tutto nero su bianco, ma non mi sentirei di consigliare nella generalità dei casi scritture private che facilmente possano generare equivoci e incertezze, salvo per dettagli tecnici che non interferiscano nella trattativa di compravendita vera a e propria.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
all'accettazione della proposta matura il diritto alla provvigione (salvo come già detto clausole sospensive), non sto a battere il piede per essere pagata a tamburo battente ma so che da quel momento il mio lavoro ha diritto al suo compenso.

E' la risposta alla domanda di gianluca78.
 

gcaval

Membro Attivo
Professionista
Mah ... io non mi sento così ferrata in materia e li trovo più cavilli da avvocati che meandri in cui può dibattersi un modesto agente immobiliare come me

è un peccato leggere questa cosa che scrivi, perché l'art. 1326 del codice civile dovrebbe essere per te pane quotidiano! Altro che cavillo da avvocati...

E' grazie a questo che matura (giustamente) la vostra provvigione, poiché si conclude l'accordo e dunque il contratto (secondo le modalità appunto indicate nel succitato articolo). Peccato però che per le due parti in causa, poi, esista un tempo supplementare per sottoscrivere il "vero" accordo. In pratica per te AI il contratto è concluso, per le parti no. Puta caso subentrassero nuove richieste o cose non verificate al momento della proposta, l'AI ha intascato (o per lo meno ne ha maturato il diritto), le due parti potranno invece scannarsi. Forse dovreste spiegare bene cosa dice l'art. 1326, e per far questo, dovreste conoscerlo bene.
Questo è quello che richiede un minimo di professionalità.
 

studiopci

Membro Storico
Articolo 1326. Il contratto concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (1335).

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Il proponente pu ritenere efficace l’accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se data in forma diversa.

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
:disappunto::disappunto:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto