Giampiero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Secondo la disciplina codicistica il mediatore matura il proprio diritto alla provvigione nel momento in cui si conclude l’affare per il quale egli ha prestato la propria attività.
A questo proposito la giurisprudenza ha chiarito che l’affare sia da ritenersi concluso nel momento in cui, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del negozio.
Di conseguenza anche la stipula di un contratto preliminare può considerarsi quale atto conclusivo dell’affare e pertanto idoneo all’ottenimento della provvigione (Corte di Cassazione, sez. III civile, 30 dicembre 1997 n.13132).
Qualsiasi tipo di contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione?
La regola generale è che il diritto alla provvigione sorge nel momento della conclusione di un contratto preliminare che consenta a ciascuna delle parti di agire per la sua esecuzione in forma specifica (ex art. 2932 cod. civ.) o per il risarcimento del danno.
Detto questo non fa sorgere il diritto alla provvigione la conclusione di un contratto preliminare con il quale le parti si impegnano a stipulare un nuovo contratto preliminare (preliminare di preliminare), né tutti i contratti preliminari nulli o annullabili (per cause conosciute o che avrebbero dovuto essere conosciute dal mediatore) in quanto per tali contratti non è possibile ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Al contrario, per esempio, un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell’affare, in quanto tale tipo di contratto non è né nullo, né annullabile, importando solo l’obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà (Cass. civ., Sez. III, 18/05/2001, n.6827).
 

mosca

Membro Assiduo
Scusa la risposta provocatoria.........ma se poi muori Tù e l'agente avesse problemi con i tuoi eredi...quando riscuote Lui per un lavora gia fatto ???:innamorato:
 

Lisio Alessandro

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per quanto riguarda gli eredi era una cosa che andava verbalizzata già dalla proposta ovvero che saresti arrivata all'atto e/o al preliminare di compravendita solamente se il propretario avesse regolarizzato la propria situazione.
Piccolo consiglio informati per quale motivo il proprietario abbia fato la procura alla nipote, perchè dalla morte della moglie gli eredi ed attuali proprietari se non erro e vorrei essere smentito da chi ne sa più di me sono il proprietario ed i figli per quote, la nipote è stata tirata in ballo perchè ?? Il nonno non si fida dei figli ?? I figli potrebbero quindi attaccare l'atto se tenuti fuori, se il nonno dona alla nipote per testamente togliendo i figli i figli possono comunque rifarsi per le quote di leggittima spettanti.
Non voglio metterti nè paura nè ansia vorrei che qualche collega si esprimesse in merito su questa cosa, comunque chiedi anche chiarezza all'agente immobiliare che se avrà fatto il suo lavoro saprà darti tutte le rassicurazioni del caso.
Però ti ripeto dato che la situazione non sembra chiara fatti chiarire per bene la situazione e poi vai al preliminare una volta risolto tutto e allora potrai pagare le provvigioni.
Spero di esser stato chiaro :confuso:
 

rosastelladale

Membro Attivo
Privato Cittadino
certo tutto può succedere...ma è più facile che si passi a miglior vita quando si hanno 93 anni che 50 e mio figlio sarebbe ben felice di concludere la trattativa visto che la casa è per lui!
 

rosastelladale

Membro Attivo
Privato Cittadino
grazie ma credo che non abbia figli e la moglie è deceduta anni fa (anche se lui non ha fatto la successione) e sembra che abbia fatto procura all'unica nipote.
mi auguro che sia unica!!
grazie dei consigli e dei dubbi che girerò al mio Notaio
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Piccola aggiunta:
per essere sicura che il contratto, e quindi gli obblighi che con esso si sono assunti, vada a buon fine in tutti i casi (compreso il decesso di una delle parti), la strada migliore è la trascrizione del preliminare. Ti costerà un migliaio di euro o poco più, ma poi stai tranquilla! :ok: :D

;)
 

maury

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'agenzia si paga alla conclusione dell'affare inteso:
all'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta d'acquisto da parte del venditore.

In merito all'eventualità della scomparsa del venditore, l'immobile andrà in successione agli eredi legittimi, salvo presenza di testamento.
 

aatercasa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
sono d'accordo con il professore di diritto, per quanto riguarda la procura speciale si informi chi siano gli eredi perchè essa decade con la morte di chi la rilasciata,io farei un rogito il prima possibile................vedi se ti è d'aiuto.............
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto