memento08

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quando un contratto è nullo o annullabile i contraenti sono comunque obbligati a chiedere la registrazione?

Grosseto vs Venezia

la risposta della CCIAA di Grosseto è: "si se annullabile, no se nullo"
la risposta della CCIAA di Venezia è: "si in ogni caso"

ciao
 

studiopci

Membro Storico
Il contratto nullo non può essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.). Può invece produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero conosciuto la nullità (cosiddetta conversione del contratto nullo, art. 1424 c.c.).

La nullità di un contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza. Il contratto è nullo:

quando è contrario a norme imperative;
quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., cioè
1) l'accordo delle parti,
2) la causa, 3)
l'oggetto,
4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità;
quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);
in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di un contratto).
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento,
Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (art. 1445 c.c.).

L'annullabilità è invece un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento.

Casi di annullabilità:
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad es. perché minorenne o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di intendere o di volere, art. 1425 c.c.).
Il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.).
Il contratto è annullabile se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.).
Il contratto è annullabile se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Solo l'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Fai presente alla CCIA di Venezia di fare un piccolo ripasso al Codici Civile. Fabrizio
 

Silvio Luise

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ok studiopci...ma le domande erono in luogo alla registrazione .Chi determina la nullita' del contratto? un giudice credo e quindi tempi lunghi dove e' necessario avere dei dati e punti fissi ........ per me' e' la seconda.:affermazione::affermazione::affermazione:
 

studiopci

Membro Storico
Nel caso dell'annullabiltà o di nullità parziale ti do ragione, ma nel caso della nullità totale penso non ci sia bisogno di un giudice per definire nullo il contratto, in quanto i requisiti di nullità totale derivano da norme imperative e mancanza di requisiti fondamentali, premesso che la registrazione, in presenza di palese forma di nullità del contratto, dovrebbe essere rifiutata dall'Ufficio, il quale è deputato anche al controllo della forma, faccio qualche esempio :
- il Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ( disposizioni in materia di vendita di immobili a costruire ... ) all'art 2 comma 1 recita " 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente " ... questa è una norma imperativa che annulla l'atto senza che ci sia bisogno dell'intervento del giudice , il giudice potrà essere tirato in ballo nel momento in cui, a valenza di nullità ci fosse opposizione.
- Due persone decidono di sottoscrivere un contratto di commissione di un delitto dietro pagamento di compenso , questo contratto è nullo per forma e perchè contrario a norme del Codice Penale. Non sarà un giudice a renderlo nullo .
Ecco perchè credo che Grosseto vinca e Venezia no :risata:
 

Silvio Luise

Membro Attivo
Agente Immobiliare
In linea di di diritto quanto tu scrivi e' corretto , ma entrando nel merito specifico di un contratto di compravendita la nullita' potrebbe non essere cosi' palese ed immediata agli occhi dei sottoscritori in particolar modo se sono dei privati che non hanno una formazione di diritto.Ed e' qui che entra in campo il giudice per stabilire se il contratto sottoscritto e' nullo o no.Non credo che unilateralmente la cosa sia possibile ed in questo caso avere una registrazione certa del documento puo' essere di aiuto nella decisione. Per questo motivo ritengo sia giusta la 2.:^^::^^::^^:;)
 

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