elibe

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
abito in una costruzione unica con due vani scale, con due anagrafici diversi, uno costituito da 8 appartamenti, l'altro da 6, ma con tetto in comune, facciate uguali, scarichi fognari in comune, nella quale alcune proprietà appartenenti ad un vano scale si sovrappongono parzialmente a quelle dell'altro.
si deve considerare come un unico condominio di 14 appartamenti o come due condomini separati
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Salve elibe,
devi reperire il regolamento di condominio, soprattutto se è stato redatto dal costruttore prima del frazionamento della proprietà (cosiddetto regolamento contrattuale) oppure visionare i primi atti di vendita. Se nulla è menzionato in tali documenti puoi escludere l'opzione del supercondominio e ritenerti facente parte di un condominio cosiddetto "complesso" ma pur sempre unico.
 

elibe

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Salve elibe,
devi reperire il regolamento di condominio, soprattutto se è stato redatto dal costruttore prima del frazionamento della proprietà (cosiddetto regolamento contrattuale) oppure visionare i primi atti di vendita. Se nulla è menzionato in tali documenti puoi escludere l'opzione del supercondominio e ritenerti facente parte di un condominio cosiddetto "complesso" ma pur sempre unico.
Sono in possesso del regolamento fornito dal costruttore molti e molti anni fa, parla di un unico condominio, ma la cosa viene contestata da alcuni proprietari che rifiutano di eleggere un amministratore! Come posso far valere questa necessità?
 

elibe

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Grazie Andrea, sapevo di questa possibilità ma non conosco l'iter, è indispensabile un avvocato o c'è una via più diretta? Ho interpellato due amministratori ma sono stati un po' evasivi.....
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ti posto uno stralcio di un articolo dell'avv. Gallucci che ti darà le informazioni che cerchi.
"Il procedimento per ottenere il provvedimento giurisdizionale equipollente alla deliberazione assembleare e’ annoverabile tra quelli cosi’ detta di volontaria giurisdizione; con questo genere di intervento l’Autorita’ Giudiziaria interviene su istanza dei privati non per accertare la lesione di un diritto quanto piuttosto per darvi concreta attuazione.
Peculiarita’ del procedimento e’ la non obbligatoria assistenza legale: cio’ vuol dire che il condomino (o i condomini in gruppo) potra’ rivolgersi ad un avvocato per fargli seguire la pratica cosi’ come agire personalmente senza preclusioni di sorta.
Vale la pena comprendere esattamente cosa si debba fare per il caso in cui si dovesse decidere d’agire senza l’ausilio d’un avvocato.
In primo luogo e’ necessario redigere il ricorso (in carta semplice) nel quale esporre i motivi per i quali e’ chiesto l’intervento dell’Autorita’ Giudiziaria.
Sostanzialmente si dovra’ specificare quanto segue:
a) che per il condominio e’ necessaria la nomina dell’amministratore;
b) che l’assemblea, chiamata a farlo, non ha provveduto.
Di quest’ultima circostanza bisogna fornire prova scritta; in tal senso sara’ sufficiente allegare la copia del verbale dell’ultima assemblea svolta, dal quale la si possa desumere.
Nelle conclusioni dell’atto bisognera’ chiedere all’Autorita’ Giudiziaria di fissare il giorno in cui si terra’ l’udienza per decidere sul ricorso stesso. In pratica, in questa prima fase non si chiede direttamente l’adozione del provvedimento ma la fissazione della data d’udienza per discutere nel merito.
Redatto il ricorso, lo si dovra’ depositare nella cancelleria del giudice competente che per questo genere di procedimenti e’ sempre il tribunale del luogo in cui e’ ubicato l’immobile.
Unitamente al ricorso ed ai documenti allegati bisognera’ depositare la nota d’iscrizione ruolo, una marca da bollo da € 8 ed il contributo unificato per le spese di giustizia per un importo pari ad € 77.
Dopo questi adempimenti il giudice fissera’ l’udienza con un decreto indicando contestualmente il termine entro il quale il ricorso ed il decreto di fissazione dovranno essere notificati a tutti i condomini che non hanno presentato il suddetto ricorso. La funzione della notifica e’ quella di permettere agli interessati di essere informati per tempo del giorno dell’udienza e quindi di parteciparvi.
Il giorno fissato per la decisione le parti dovranno ribadire al giudice (piu’ correttamente: ai giudici trattandosi di procedimento in camera di consiglio) la necessita’ di provvedere alla nomina dell’amministratore. Non v’e’ motivo per non consentire la possibilita’ d’indicarne uno, ma l’Autorita’ Giudiziaria potra’ comunque provvedere discrezionalmente attingendo anche da propri elenchi.
L’atto finale del procedimento e’ un decreto che puo’ essere sostituito dall’assemblea in qualsiasi momento con le maggioranze sopraindicate."
 

elibe

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
grazie Andrea, so che dovrei fare così ma il problema è che, intenzionalmente, non viene mai verbalizzato nulla.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto