Ciao a tutti,
è un po' che non scrivo ma non vi ho dimenticati... Solo tanto lavoro sulle spalle... PER FORTUNA!!!
Mi è sorto un caso interessante:
una cliente mi firma proposta d'acquisto sottoposta a clausola sospensiva per la vendita di un suo appartamento (clausola poi annullata) e per l'ottenimento di un mutuo (deliberato, quindi anche qui la sospensione decade).
La proposta riguarda un immobile in costruzione, l'acquirente allega assegno di caparra e concordiamo che possa essere incassato dall'impresa al momento della firma del preliminare (che era vincolato all'avverarsi delle sopracitate condizioni), quindi ora l'assegno è regolarmente in deposito in agenzia.
Decadute le clausole sospensive abbiamo richiesto all'acquirente di fissare la data del preliminare, subito è stata fissata, poi via via rimandata causa suoi non meglio precisati impedimenti di salute (in realtà sta meglio di me...).
Un bel giorno si decide ad ammettere di averci ripensato, di non volere più la villa ecc ecc... Chiedendoci semplicemente di chiudere tutto con una stretta di mano e nulla più.
Da parte nostra ovviamente le abbiamo detto che non è possibile, l'impresa le sta già realizzando la casa, ha già apportato le modifiche da lei richieste al progetto, ordinato altri materiali extra capitolato ecc...
Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, era concordata una cifra di provvigioni da incassarsi al preliminare (data ultima 30/09/2010).
Di fronte alla possibilità di perdere la caparra e pagare comunque le provvigioni l'acquirente ha scelto di recarsi da un avvocato, che ci manda una lettera intimando di riconsegnarle l'assegno in deposito poichè la proposta è da ritenersi nulla a causa della violazione del Dlgs 122/2005 (garanzia fidejussoria).
Andiamo a prendere il decreto e leggiamo:
Ora, la cosa non mi è molto chiara....
Finora le fidejussioni le ho sempre viste rilasciare CONTESTUALMENTE all'incasso della caparra e successivi acconti...
Ma qui il testo mi pare si presti a diverse interpretazioni...
Un vostro parere (oltre a quello che chiederò stasera al nostro legale)?
è un po' che non scrivo ma non vi ho dimenticati... Solo tanto lavoro sulle spalle... PER FORTUNA!!!
Mi è sorto un caso interessante:
una cliente mi firma proposta d'acquisto sottoposta a clausola sospensiva per la vendita di un suo appartamento (clausola poi annullata) e per l'ottenimento di un mutuo (deliberato, quindi anche qui la sospensione decade).
La proposta riguarda un immobile in costruzione, l'acquirente allega assegno di caparra e concordiamo che possa essere incassato dall'impresa al momento della firma del preliminare (che era vincolato all'avverarsi delle sopracitate condizioni), quindi ora l'assegno è regolarmente in deposito in agenzia.
Decadute le clausole sospensive abbiamo richiesto all'acquirente di fissare la data del preliminare, subito è stata fissata, poi via via rimandata causa suoi non meglio precisati impedimenti di salute (in realtà sta meglio di me...).
Un bel giorno si decide ad ammettere di averci ripensato, di non volere più la villa ecc ecc... Chiedendoci semplicemente di chiudere tutto con una stretta di mano e nulla più.
Da parte nostra ovviamente le abbiamo detto che non è possibile, l'impresa le sta già realizzando la casa, ha già apportato le modifiche da lei richieste al progetto, ordinato altri materiali extra capitolato ecc...
Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto, era concordata una cifra di provvigioni da incassarsi al preliminare (data ultima 30/09/2010).
Di fronte alla possibilità di perdere la caparra e pagare comunque le provvigioni l'acquirente ha scelto di recarsi da un avvocato, che ci manda una lettera intimando di riconsegnarle l'assegno in deposito poichè la proposta è da ritenersi nulla a causa della violazione del Dlgs 122/2005 (garanzia fidejussoria).
Andiamo a prendere il decreto e leggiamo:
1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia
Ora, la cosa non mi è molto chiara....
Finora le fidejussioni le ho sempre viste rilasciare CONTESTUALMENTE all'incasso della caparra e successivi acconti...
Ma qui il testo mi pare si presti a diverse interpretazioni...
Un vostro parere (oltre a quello che chiederò stasera al nostro legale)?