Salve s tutti,
su un altro forum leggevo di un utente che si è visto disdettare il contratto di locazione (3+2) alla prima scadenza in quanto il locatore aveva manifestato volontà di vendere l'unità immobiliare dando tra l'altro la possibilità al conduttore di avvalersi del diritto di prelazione, diritto che il conduttore ha rifiutato.
Ora l'utente scrive che a distanza di un anno dal rilascio dell'immobile ha saputo che l'appartamento è ancora di proprietà del locatore e che addirittura è stato nuovamente fittato; giustamente l'inquilino chiedeva se esisteavano i crismi per intentare una causa nei confronti del proprietario per richiedere un riascimento danni in quanto decadevano i motivi per cui era stata chiesta la disdetta.
Non ho trovato una soluzione alla problematica, ritenendo che la legge di fatto non obbliga il locatore a vendere l'immobile, ma lo obbliga a manifestare volontà di vendere per tanto con la raccomandata con la quale egli comunica tale volontà per recedere dal contratto, con un eventuale mandato a vendere di qualsiasi agenzia immobiliare etc. il suddetto proprietario non teme nulla avendo adempiuto ai suoi obblighi:
poco male se l'immobile non viene venduto perchè il prezzo richiesto è troppo alto.
Passato un anno non mi pare che nulla gli vieti di cambiare idea e sospendere la vendita.
La legge 431 del 1998 art. 3 comma 1 dice
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
poi il comma 3 dello stesso articolo
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
su un altro forum leggevo di un utente che si è visto disdettare il contratto di locazione (3+2) alla prima scadenza in quanto il locatore aveva manifestato volontà di vendere l'unità immobiliare dando tra l'altro la possibilità al conduttore di avvalersi del diritto di prelazione, diritto che il conduttore ha rifiutato.
Ora l'utente scrive che a distanza di un anno dal rilascio dell'immobile ha saputo che l'appartamento è ancora di proprietà del locatore e che addirittura è stato nuovamente fittato; giustamente l'inquilino chiedeva se esisteavano i crismi per intentare una causa nei confronti del proprietario per richiedere un riascimento danni in quanto decadevano i motivi per cui era stata chiesta la disdetta.
Non ho trovato una soluzione alla problematica, ritenendo che la legge di fatto non obbliga il locatore a vendere l'immobile, ma lo obbliga a manifestare volontà di vendere per tanto con la raccomandata con la quale egli comunica tale volontà per recedere dal contratto, con un eventuale mandato a vendere di qualsiasi agenzia immobiliare etc. il suddetto proprietario non teme nulla avendo adempiuto ai suoi obblighi:
poco male se l'immobile non viene venduto perchè il prezzo richiesto è troppo alto.
Passato un anno non mi pare che nulla gli vieti di cambiare idea e sospendere la vendita.
La legge 431 del 1998 art. 3 comma 1 dice
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
poi il comma 3 dello stesso articolo
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.