AgenziaImmoagora

Membro Junior
Agente Immobiliare
Io so che in " fase di valutazione" non si puo' piu' inserire nelle pubblicita' ... Siuramente per immobili gia' costruiti ma non e' assolutamente chiaro per quelli in realizZazione....
 

topcasa

Membro Storico
Io non ne ho visti di questi casi ripeto sopratutto da "a" a "b" dove concedono il 10% in più di volumetria ...... In più vona la fideiussione che non sono bruscolini. Comunque non entro in tecnicismi che non sono miei. Con la dicitura "valore di progetto" a logica si é tutelati. Mi chiedo allora tu con valore da definire cosa vendi nel contratto? Il cliente cosa compra? Non sarà poi contestabile un valore da definire potrebbe pagare una classe energetica"a" "c"?
MI hai convinto
 

euromaila

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Per quel che so io il costruttore o progettista dovrebbe rilasciare una dichiarazione dove assevera la futura classe energetica, firmando una dichiarazione. Del resto è obbligato quando presenta il progetto in comune a srivere la futura classe energetica,
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non ho pratica di materia, ma credo proprio per esperienze recenti che nella documentazione di progetto da presentare si debbano presentare gli interventi atti ad assicurare un livello minimo di parametri energetici, così come di quelli acustici: quindi dati di progetto. Come del resto richiesto dalla legge, credo la 192/2005 con i vari emendamenti.

A fine lavori occorre poi presentare le certificazioni finali e collaudo.

Quindi la dicitura di Rosa sulla pubblicità mi sembra corretta.

Altro aspetto, è ciò che si promette e si garantisce di vendere: mi chiedo se nel preliminare l'impresa si impegni a consegnare l'immobile con una specifica classe, o si tenga dei margini. Ma è una domanda diversa.
 

Rosa1968

Membro Storico
Si scrive la classe energetica nel preliminare e anche nel capitolato lavori allegato al contratto e parte integrante. Il costruttore si impegna e si obbliga si a consegnare la casa con le caratteristiche contemplate nei contratti.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Allo stato attuale la rilevanza della distinzione tra edifici già costruiti e in fase di costruzione o edifici futuri (e cioè ancora da costruire, la cosiddetta vendita su carta o in pianta), è essenzialmente limitata al momento in cui sorge l’obbligo di dotazione dell’APE e al soggetto a cui compete l’obbligo di dotare l’immobile della certificazione energetica relativa.

Il co. 2 dell’art. 6 del Dl 63/2013, convertito con modificazioni ed emendamenti dalla legge n°90/2013, prevede che in caso di vendita di un edificio prima della sua costruzione, il venditore sia obbligato a dare evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e debba poi produrre l’attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Pertanto, il venditore deve fornire in anticipo al potenziale acquirente evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e deve inserire a contratto un’apposita clausola ove dichiara di aver informato l’acquirente della sua previsione sulla futura classe di prestazione energetica; solo successivamente, a fine lavori, entro 15 giorni dal rilascio del certificato dell’agibilità, il venditore deve consegnare all’acquirente l’APE.

Come noto, chi opera nel settore immobiliare nella veste di intermediario, per effetto della recente normativa sull’efficienza energetica, deve indicare negli annunci commerciali di vendita i parametri energetici dell’edificio dichiarati dal venditore (tali informazioni devono essere conosciute e messe a disposizione dell’agente immobiliare già al momento dell’affidamento dell’incarico, atteso che dovranno essere pubblicizzate) da riferire agli interessati clienti.

L’informazione ricevuta dal venditore sullo status energetico dell’edificio in costruzione ovvero del futuro edificio è compresa nel contenuto dell’obbligo informativo scaturente dal primo comma dell’art. 1759 cod. civ. (Responsabilità del mediatore) che ha imposto al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note (le informazioni che si rivelassero poi inesatte e non veritiere possono causare spiacevoli conseguenze al medesimo) che possono influire sulla conclusione dello stesso o che, comunque, hanno diretta influenza sul consenso e sulle condizioni dell’eventuale contratto preliminare (e, in primis, sulla determinazione del prezzo di compravendita).
 

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