Allo stato attuale la rilevanza della distinzione tra edifici già costruiti e in fase di costruzione o edifici futuri (e cioè ancora da costruire, la cosiddetta vendita su carta o in pianta), è essenzialmente limitata al momento in cui sorge l’obbligo di dotazione dell’APE e al soggetto a cui compete l’obbligo di dotare l’immobile della certificazione energetica relativa.
Il co. 2 dell’art. 6 del Dl 63/2013, convertito con modificazioni ed emendamenti dalla legge n°90/2013, prevede che in caso di vendita di un edificio prima della sua costruzione, il venditore sia obbligato a dare evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e debba poi produrre l’attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
Pertanto, il venditore deve fornire in anticipo al potenziale acquirente evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e deve inserire a contratto un’apposita clausola ove dichiara di aver informato l’acquirente della sua previsione sulla futura classe di prestazione energetica; solo successivamente, a fine lavori, entro 15 giorni dal rilascio del certificato dell’agibilità, il venditore deve consegnare all’acquirente l’APE.
Come noto, chi opera nel settore immobiliare nella veste di intermediario, per effetto della recente normativa sull’efficienza energetica, deve indicare negli annunci commerciali di vendita i parametri energetici dell’edificio dichiarati dal venditore (tali informazioni devono essere conosciute e messe a disposizione dell’agente immobiliare già al momento dell’affidamento dell’incarico, atteso che dovranno essere pubblicizzate) da riferire agli interessati clienti.
L’informazione ricevuta dal venditore sullo status energetico dell’edificio in costruzione ovvero del futuro edificio è compresa nel contenuto dell’obbligo informativo scaturente dal primo comma dell’art. 1759 cod. civ. (Responsabilità del mediatore) che ha imposto al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note (le informazioni che si rivelassero poi inesatte e non veritiere possono causare spiacevoli conseguenze al medesimo) che possono influire sulla conclusione dello stesso o che, comunque, hanno diretta influenza sul consenso e sulle condizioni dell’eventuale contratto preliminare (e, in primis, sulla determinazione del prezzo di compravendita).