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Ovvero: un atto nullo non produce effetti?

Nello specifico: un immobile abusivo o comunque totalmente diverso nella sua forma rispetto a cio' per il quale e' stato oggetto di rogito, non produce effetti sulla costituzione della relativa ipoteca? sia verso la banca mutuante ad esempio, che verso terzi datori di ipoteca?
 
A mio avviso se ci sono i presupposti perchè l'atto sia nullo non c'è stato trasferimento di proprietà, quindi l'ipoteca (presumibilmente iscritta a garanzia di un mutuo acceso dall'acquirente) NON PUO' essere iscritta perchè la casa non è dell'acquirente!
Ma .. come è possibile che si sia fatto un rogito avente come oggetto un bene completamente difforme da quanto scritto in atto? Il Notaio, oltre alle verifiche di legge, è obbligato a chiedere in atto la conferma della conformità del bene alle parti! :shock:
 

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