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matusalemme

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per un primo orientamento









dalla dizione "in ogni tempo" contenuta nell'art. 896 cod. civ., la giurisprudenza ha ricavato il proincipio che la servitù di far sporgere o far addentrare le radici nel fondo del vicino non può essere usucapita per usucapione (Corte Cass. n. 14632/2012 )

del pari imprescrittibile ,in quanto facoltà, è il diritto di procedere direttamente al taglio delle radici
 
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paradox

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ogni caso ha una storia a sè


per un primo orientamento









dalla dizione "in ogni tempo" contenuta nell'art. 896 cod. civ., la giurisprudenza ha ricavato il proincipio che la servitù di far sporgere o far addentrare le radici nel fondo del vicino non può essere usucapita per usucapione (Corte Cass. n. 14632/2012 )

del pari imprescrittibile ,in quanto facoltà, è il diritto di procedere direttamente al taglio delle radici


Grazie per i link, avevo letto la sentenza del Tribunale di Terni. La mia è una situazione un po’ diversa. In quel caso il privato ha ceduto la strada al Comune, nel mio invece la strada è sempre stata comunale (ergo presumo sarebbe stato suo compito manutenerla nei vent’anni precedenti la mia chiamata in causa / 18 anni prima del mio acquisto).

Quanto all’art 896 c.c.

“Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino(1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli(2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo”

A mio avviso il gheriglio della questione è stabilire se per “Alberi del vicino” si intenda sia quelli di un fondo privato (quello del vicino, appunto) sia quelli che si estendono su una strada comunale.
 

matusalemme

Membro Attivo
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secondo me, le due situazioni sono diverse e meritano molteplici approfondimenti su vari aspetti

provo a dartene un elenco:

dalla norma sembrerebbe ricavarsi che un conto sono gli alberi ed un altro sono le radici

i rami degli alberi "si protendono", le radici "si addentrano"

è da precisare ,inoltre, che la disciplina del codice civile (quella dell'art. 896 cod. civ.) ha valore solo subordinato e sussidiario, in quanto la fonte primaria è costituita dal regolamento comunale e ,poi, dagli usi locali

la norma stabilisce, infatti, l'applicazione del codice civile "salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali"

infine, un conto sono i rapporti privatistici "tra comuni privati" ed un altro quelli tra un privato, proprietario di un immobile, e la strada pubblica (salvo accertamenti di tua competenza) di un Comune

tutte distinzioni e differenze che meriterebbero gli approfondimenti del caso ,ivi compresa l'eventualità che l'albero le cui radici si addentrano sulla strada sia - oppure non sia - a distanza regolare dal confine

per una prima idea (salvo migliori ricerche), per (a cura di) Giorgio Grasselli, La proprietà immobiliare, Cedam, 2003 , pag.383, "...il diritto del proprietario è attuabile in ogni tempo: è pertanto escluso che il vicino possa acquistare per usucapione la servitù di mantenere rami o radici che si addentrino sul fondo confinante"....."il diritto di ottenere la recisione di rami e radici è dunque imprescrittibile e può essere esercitato dal titolare del diritto di proprietà sul fondo o da qualsiasi altro titolare di un diritto reale di godimento"


in mancanza di diverse prescrizioni regolamentari o di uso locale - e diversamente da quanto stabilito per quel che riguarda i rami -
l'art. 896 cod. civ. per quanto concerne le radici concede eccezionalmente una forma di autotutela, in quanto il proprietario può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo senza previa richiesta al vicino (come deve fare, invece, nell'ipotesi di rami)

e poichè si tratta di un'eccezionale forma di autotutela, essa NON è passibile di interpretazione analogica, per cui si riferisce unicamente alle radici in senso proprio, con esclusione dei polloni, dei tronchi inclinati e di qualsiasi propaggine arborea (cfr. Tabet- Ottolenghi,La proprietà, Utet, 1968,pag.420)

(....)
 

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