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Decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza e
verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà
comunque accedere, ricorrendone i presup
posti, all’istituto del ravvedimento
operoso che consiste, come noto, nell’e
ffettuare spontaneam
ente l’adempimento
omesso o irregolarmente eseguito nel ri
spetto di scadenze
normativamente
predeterminate, beneficiando di
una riduzione della sanzione.
Pertanto, il contribuente che in
tenda avvalersi
dell’istituto del
ravvedimento operoso è tenuto a presen
tare apposita istanza all’ufficio
dell’Agenzia presso il quale è stato regist
rato l’atto, con la quale dichiarare
l’intervenuta decadenza dall’agevolazion
e e richiedere la riliquidazione
dell’imposta e l’applicazione dell
e sanzioni in misura ridotta.
A seguito della presentazione dell’is
tanza, l’ufficio procederà alla
riliquidazione dell’atto portato alla regi
strazione ed alla notifica di apposito
avviso di liquidazione dell’imposta dov
uta oltre che gli in
teressi calcolati a
decorrere dalla data di stipula dell’atto
di compravendita. Sono, inoltre, dovute le
sanzioni pari al 30 per cento dell’impos
ta opportunamente ridotta, ricorrendone i
presupposti, in applicazione dell’is
tituto del ravvedimento operoso (art. 13
D.Lgs. n. 472 del 1997).
Nella particolare fattispecie, i diversi termini a cui l'art. 13 del D.Lgs. n.
472 del 1997 ricollega differe
nti riduzioni delle sanzioni
decorrono dal giorno in
cui si è verificata la decadenza dall
'agevolazione (ossia dal giorno in cui
maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).
Tale procedura deve essere segu
ita sia con riferimento agli atti
assoggettati ad imposta di registro che ad IVA.
A seguito della liquidazione operata
dall'Ufficio, il contribuente potrà
perfezionare il ravvedimento
con il pagamento della ma
ggiore imposta, sanzioni
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ed interessi, nel termine di sessanta
giorni dalla notificazi
one dell'avviso di
liquidazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
L'orientamento giurisprudenziale non prevede la possibilità di rinuncia delle agevolazioni "prima casa" fruite, mentre L'Agenzia delle entrate, scrivente, fa delle diverse considerazioni. Prima dei 18 mesi non è prevista la sanzione, dopo è prevista in misura ridotta sempre con l'istituto del Ravvedimento operoso.