Per il recesso, conta l'invio o la ricezione?
Essendo la dichiarazione di recesso un atto negoziale unilaterale e recettizio, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., diretto ad impedire la prosecuzione del rapporto locativo, gli effetti del recesso si verificano dal momento in cui la raccomandata, spedita dal mittente, giunge all’indirizzo del destinatario: in sostanza, gli X mesi di preavviso (la metrica del preavviso sono i mesi, non i giorni) decorrono dal momento in cui il locatore ha ricevuto la dichiarazione di recesso dal conduttore.
Attenzione. La data di recesso ovvero del giorno in cui si riconsegna l’immobile non è desumibile dalla data di ricezione della raccomandata, ma va chiaramente indicata nella comunicazione: in buona sostanza non deve essere intepretabile (in caso contrario, per non ingenerare fraintendimenti, è necessario inviare una seconda raccomandata, ad integrazione della prima, in cui specificare chiaramente la data del recesso).
Ricevere la raccomandata non vuol dire che il conduttore recederà per forza dopo X mesi. La comunicazione deve essere inviata almeno X mesi prima di esercitare l’atto vero e proprio di recesso, ma la raccomandata può comunicare che il recesso verrà esercitato anche molto tempo dopo gli X mesi previsti per la comunicazione. Il conduttore può inviare oggi, 10 febbraio 2015, una comunicazione di recesso in cui dichiara che eserciterà il recesso il 9 febbraio 2016. La comunicazione, però, doveva esser inviata (supponiamo) almeno 6 mesi prima, vale a dire 6 mesi e un giorno ovvero 7 mesi ovvero 9 mesi ecc.