Anch'io vado a memoria; ma credo che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia dovuto per la comunicazione ai fini della prelazione (art. 38); invece per la richiesta di rilascio serve solo la raccomandata .art. 29 c. 3 della L392/78
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Anch'io vado a memoria; ma credo che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia dovuto per la comunicazione ai fini della prelazione (art. 38); invece per la richiesta di rilascio serve solo la raccomandata .art. 29 c. 3 della L392/78
Esatto. Invece per la disdetta basta la semplice raccomandata.ma credo che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia dovuto per la comunicazione ai fini della prelazione
i 12 mesi di tempo di preavviso del recesso sono per il locatore, qualora indende dare disdetta alla prima scadenza dei 6 anni, o a fine contratto(e questa è da dare non con raccomandata, ma con ufficiale giudiziario).[...]
Ove contrattualmente previsto il conduttore può far cessare il contratto in qualsiasi momento (recesso convenzionale), dando avviso al locatore con lettera raccomandata almeno sei mesi della data in cui il recesso avrà esecuzione (art. 27, co. 7 della legge citata). Il successivo comma ottavo del medesimo articolo prevede poi che il conduttore possa sciogliere anticipatamente il rapporto - anche in assenza di una espressa previsione contrattuale – qualora ricorrano gravi motivi (recesso legale) che non gli consentono di proseguire la locazione, con un preavviso (contenente la specificazione di tali motivi) di almeno sei mesi da comunicare con lettera raccomandata.
si è correttoE' corretto?
Grazie mille!si è corretto
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