Questa è una tua libera interpretazione della Legge.
Capisco non credere a H&F, secondo la moda imperante, ma mi sembra troppo non credere a pennylove, che interviene poco ma, quando "scrive", scrive.
Poi basta leggere "internet".
Rispondo a ImFerraro, facendo riferimento a quanto aggiunto da H&F (che mi ignora quindi non si può appellare alla moda imperante...
)
Leggendo quanto postato da Penny, che non cesseremo mai di ringraziare a dovere, ho dedotto che anche tu non hai tutti i torti: infatti
Se il locatore vuole incamerare la cauzione, a compensazione dei canoni non pagati, dovrà, comunque, ottenere un titolo esecutivo, provando di avere requisiti specifici per farlo (danni, inadempienze contrattuali, recesso irregolare ecc.). In assenza di domanda giudiziale, il locatario può querelarlo per appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
Ne dedurrei che di scontato non c'è niente: e che in casi come quello del tema della discussione, sia opportuno verbalizzare di comune accordo l'esito della disdetta. Quanto meno una raccomandata al conduttore, specificando le ragioni per cui viene trattenuta la cauzione (es. mancato preavviso), nel caso questi si azzardi a sollevare contestazioni.
p.s.: ogni giorno se ne scopre una nuova: ora che la cauzione vale si, ma però....
ieri che la guardia porta la pistola, ma se spara al ladro passa dei guai...
Il garantismo è doveroso, ma il cosiddetto onere della prova non dovrebbe essere sempre solo a carico del soggetto attivo: in certi casi è chi ha subito una privazione che dovrebbe dimostrare di aver subito un torto.