dede1

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Buongiorno,
ho stipulato un compromesso per l'acquisto di una prima casa.
Sono in affitto con contratto registrato, quando è stato stipulato chiesi espressamente di introdurre una clausola che in presenza di "giustificati motivi" (mi sono informato l'acquisto di una prima casa non è assimilabile ad un grave motivo come ad esempio la perdita di un lavoro ecc...) posso recedere dal contratto con 6 mesi di preavviso.
Intendo avvalermi della clausola, conviene specificare nella comunicazione il motivo? Il fatto che abbia indicato "giustificati" e NON "gravi" motivi nel contratto di locazione dovrebbe in qualche modo essermi di aiuto a chiudere il contratto?

La comunicazione deve essere fatta per forza con raccomandata o posso consegnare anche a mano, facendomi firmare una copia per ricevuta?
Grazie in anticipo.
Luciano
 

dede1

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ciao, in realtà la clausola non dice niente di particolare, è un classico contratto di locazione, con il seguete punto:

4) il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto
previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima;
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
prima di cominciare a pensare a carte bollate e tutto quanto fa... "avvocato".... in che rapporti sei con la proprietà?
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ciao, in realtà la clausola non dice niente di particolare, è un classico contratto di locazione, con il seguete punto:

4) il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto
previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima;
Che dica niente di particolare lascialo giudicare a noi, altrimenti ti meriti la risposta di Eldic.
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao, in realtà la clausola non dice niente di particolare, è un classico contratto di locazione, con il seguete punto:

4) il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto
previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima;
L'art. 4 della legge 392/78 ed il tuo contratto prevedono l'invio della raccomandata. Non vedo perchè non seguire quanto previsto inviando la raccomandata con avviso di ricevimento che ti fornirebbe data certa per far decorrere i sei mesi di preavviso.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il fatto che abbia indicato "giustificati" e NON "gravi" motivi nel contratto di locazione dovrebbe in qualche modo essermi di aiuto a chiudere il contratto?


Risulta difficile capire quale sia stata la reale volontà delle parti firmatarie della convenzione locativa in questione per regolare contrattualmente il recesso del conduttore. Che cosa significa “giustificati motivi”? Giustificati motivi è uguale a motivi gravi o dispensa il conduttore da motivi gravi, basta che siano giustificati? Può essere qualsiasi motivo, anche non grave e/o urgente?

Per intenderci:

a) GIUSTIFICATI --------> GRAVI
b) GIUSTIFICATI --------> PER QUALSIASI MOTIVO (grave o meno)

Invece di interrogare l’I-Ching, consulto il mio oracolo preferito: il codice civile. Il mio (adorato) codice, all’art. 1367, mi esorta alla prudenza: “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcuno”. Ne consegue che nel caso b), la locuzione ”giustificati motivi” non ha effetto alcuno sull’efficacia del recesso. Non così può dirsi nel caso a), ergo, applicando detta norma codicistica, sembrerebbe che l’interpretazione corretta sia la a), ossia GIUSTIFICATI è uguale a GRAVI.

Il successivo 1371 chiarifica: “Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il,contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”. Poiché il contratto di locazione è a titolo oneroso, l’equo contemperamento degli interessi è sempre quanto disposto dalle leggi vigenti, vale a dire, nel caso di specie, l’art. 3, comma 6 della legge n°431/1998 che richiede i “gravi motivi”.

Ad ogni modo, una soluzione per uscire dal contratto esiste sempre: proporre al locatore (se il contrato non lo vieta) un valido subentrante (sperando che gli sia gradito) oppure trovare un accordo con lui, proponendogli uno sconto sulle mensilità dovute in cambio della consegna immediata dell’immobile e dello svincolo dagli obblighi contrattuali, e, quindi, della possibilità per lui di riaffittare l’immobile. In questo caso tale transazione consensuale, perché abbia efficacia tra le parti, deve avvenire con atto scritto che liberi definitivamente le parti.
 

nuova H&F

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sono perplesso sulle considerazioni di Pennylove.:basito::shock:

Infatti se "giustificati" fosse stato inteso come equivalente a "gravi" non era necessario mettere la clausola dei sei mesi essendo la norma per i gravi motivi una previsione di legge art.4 legge 392/78 ( non concordo che l'art.3 della legge 431/1998 possa avere attinenza con il caso in 3D in quanto esso titola: Disdetta del contratto da parte del locatore, mentre il 3D tratta di recesso del conduttore:shock: ) e con riferimento allo stesso art.1367 CC.
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto