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Concordo con dede1. Ho infatti espresso il mio fermo disaccordo sull'assimilazione giustificati=grLa clusola del contratto di dede1 rientra nella disdetta convenzionale, cioè concordata in fase contrattuale. Non avrebbe senso equipararla ai gravi modivi che hanno regolamentazione di legge.
 

victor11

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Sapendo già a priori la possibilità di lasciare anticipatamente l'immobile sarebbe stato meglio inserire la clausola il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente previa comunicazione dei 6 mesi prima della scadenza.
A pare mio è sempre meglio una comunicazione diretta di quello che si vuole e non una comunicazione interpretativa.
 

Studio Roversi

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:risata:
Sapendo già a priori la possibilità di lasciare anticipatamente l'immobile sarebbe stato meglio inserire la clausola il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente previa comunicazione dei 6 mesi prima della scadenza.
A pare mio è sempre meglio una comunicazione diretta di quello che si vuole e non una comunicazione interpretativa.


Sono del tuo stesso parere. Tra le varie clausole incomprensibili di cui l'estensore di un documento contrattuale ammanta il proprio testo, la più spassosa, per quanto mi riguarda, è senz'altro quella relativa alle frasi fantasiose che servono a definire il recesso del conduttore. Il campionario di frasi, tra l'assurdo e il comico involontario, in cui mi sono imbattuto in questi anni è assai vasto: si va dal conduttore che può accampare il diritto di sciogliere il contratto per motivi "adesivamente legati alla sua personalità" (la mia frase preferita in assoluto) alla facoltà del conduttore di recedere dal contratto "per motivi propri", come se si potesse recedere dal contratto per motivi di altri.

Chi redige testi regolativi, di solito i locatori più "bizantini", non se la sente di dire le cose come realmente stanno e, in segno di timore, cerca a volte di addolcire affermazioni sgradevoli o a valenza negativa, ad esempio sostituendo il termine dalla coloritura emotiva più marcata "gravi motivi" con un altro un poco meno intenso, anche se assai meno comprensibile e talvolta privo di autentico significato. Il principo partorisce però involontariamente quasi sempre dei mostri.

Il ricorso alla formulazione di recesso "giustificati motivi", invece del concetto voluto: se si desiderava concedere al conduttore il recesso convenzionale, la frase avrebbe dovuta essere scritta semplicemente: "Il conduttore può recedere dal contratto per qualsiavoglia motivo anche non grave", rende difficile, come osservato, la sua immediata comprensione. La bizzarra espressione utilizzata è infelice e ambiga in quanto nasconde una sconcertante ovvietà: qualsiasi motivazione può essere giustificata, rappresentando una surreale formula stereotipata in uso contrattualistico che dà solo l'mpressione di significare qulcosa, una sorta di finto concetto interpretabile a piacimento, la cui applicazione, ammesso che sia possibile, è demandata a colui che intende dare attuazione al recesso, magari inventandosene anche il senso.
 

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