Adesso una domandina alla cara Penny..... le paroline in grassetto saranno dettate dalla prassi giurisprudenziale, ma non compaiono nel comma citato....
Poi posso anche convenire che il termine grave è opinabile, quindi senza una giustificazione plausibile non si può sostenere nè il grave ne il contrario.
Nonostante la norma non lo preveda espressamente, come al contrario nel caso di cui all'art. 29, comma 4, della stessa legge 392/1978, in tema di diniego di rinnovazione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo alla prima scadenza, ove il legislatore prevede espressamente un'ipotesi di nullità nel caso di mancata specificazione del motivo sulla base del quale il locatore ha fondato la disdetta anticipata, è opinione concorde della giurisprudenza di merito che la specificazione dei gravi motivi debba essere fatta ad opera del conduttore, unitamente alla comunicazione del recesso, in quanto trattasi di recesso titolato, a pena di nullità, e ciò al fine di consentire al locatore "
la precisa e tempestiva contestazione dei motivi di recesso addotti sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo." (Cass. 12 novembre 2003, n°17042).
Quanto ai gravi motivi, definire quando un motivo sia grave non è cosa facile, visto che la legge stessa non lo delinea e, quindi, si deve fare riferimento alla giurisprudenza. Che cosa possiamo dire in merito? In termini generali possiamo dire che si deve trattare di eventi imprevisti, non dipendenti in alcun modo dalla volontà del conduttore, e sopravvenuti dopo la stipula del contratto. Non solo, ma essi devono essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo: l'estraneità, l'imprevedibilità, e la sopravvenienza vanno riferite ai fatti e alla congiuntura, e non alle valutazioni del conduttore che, a fronte di tali fattori, può operare scelte volontarie, né tanto meno può assumere alcun rilievo, ai fini della configurazione dei gravi motivi, una semplice riduzione del volume d'affari del conduttore, in quanto, se così fosse, si addosserebbe al locatore il rischio d'impresa che deve gravare esclusivamente sul titolare dell'attività economica.
La sussistenza delle circostanze che rendono particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto, la loro imprevedibilità, il loro insorgere in un momento successivo alla stipula del contratto di locazione, sono tutti elementi che devono coesistere, quali presupposti necessari perchè possa dirsi legittimo il recesso del conduttore art. 27, ultimo comma. Il relativo apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito che dovrà, da un lato, tener conto di tutte le caratteristiche dello specifico caso, avendo riguardo alle condizioni soggettive del conduttore, all'ubicazione della sede in cui svolge la sua attività ed alla peculiarità dell'attività intrapresa, e, dall'altro, considerare che - vista l'eccezionalità del rimedio in esame - la suddetta valutazione andrà effettuata con particolare cautela.
Le interpretazioni delle disposizioni di legge non state univoche, pervenendo, a volte, a conclusioni diverse per fattispecie analoghe: per tutte, vale la pena di sottolineare come sia stato configurato grave motivo l'eccessiva onerosità nel proseguimento della locazione, in relazione alla situazione economica complessiva del conduttore, e alla eventuale necessità di quest'ultimo di modificare la propria struttura aziendale (Cass. n°6089/2006), mentre altrettanto non è stato riconosciuto a un conduttore che, per motivi di ordine economico, aveva necessità di concentrare altrove la propria attività (Cass. n°12020/2002) oppure di trasformarla per mera convenienza (Cass. n°5328/2007).
Non v'è dubbio, però - come accennavo al #12 - che la giurisprudenza sia portata a interpretare in modo molto restrittivo la norma in esame, ritenendo quindi sussistere i gravi motivi che legittimano il recesso solo nei casi in cui davvero essi siano non solo sopravvenuti alla stipula del contratto, ma anche assolutamente indipendenti dalla volontà dell'imprenditore e al di fuori della sua normale prevedibilità.