Immagino che la clausola a cui fai riferimento, in genere riportata nei contratti-tipo, sia la seguente: “Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.”
Il contratto stipulato tra il proprietario di un appartamento e una pluralità di conduttori obbliga questi ultimi in modo solidale e unitario all'adempimento delle norme previste dal contratto stesso. Questo significa che il proprietario ha diritto di percepire per intero il canone pattuito, a prescindere dalle scelte dei singoli componenti. Salvo non ricorrano gravi motivi tali da giustificare un recesso anticipato, il contratto va rispettato fino alla sua naturale scadenza. Per quanto riguarda il recesso nel contratto per studenti, uno o più co-conduttori possono recedere dal contratto, lasciando in capo agli altri gli obblighi derivanti dal contratto. Saranno questi evidentemente a doversi fare carico di reperire gli eventuali subentranti, con il consenso del locatore. E’ poi da osservare che in presenza di un contratto unico, pur intestato a più studenti, deve ritenersi che la conseguenza del recesso di uno o più di essi, è che gli altri (nel caso in evidenza uno solo) si trovano costretti a sopportare un canone pro quota proporzionalmente superiore a quello originariamente pattuito, il che può integrare gli estremi del grave motivo legittimante il recesso dal contratto da parte di chi rimane.
Tutti i passaggi, cioè il recesso parziale, così come l'eventuale subentro parziale, dovranno essere accettati da tutte le parti contraenti e debitamente registrati. Dal punto di vista formale – se al momento non subentra qualcuno al posto degli inquilini che se vanno – occorre:
a) Versare l’imposta di registro (€ 67,00; cod. trib. 110T) a mezzo modello F23; la cessione è l’unico atto soggetto a tassazione anche in regime di cedolare.
b) Registrare una cessione di contratto, a mezzo modello 69: la cessione è per contratto, vale a dire che i conduttori B e C cedono la loro quota di contratto ad A che rimane.
Nel quadro A, in TIPOLOGIA DELL’ATTO, scriverai CESSIONE + estremi dell’atto.
Nel quadro B: n° ord. 1: i dati del proprietario; n° ord. 2 i dati dell’inquilino che rimane (non quelli degli inquilini che vanno via).