senza un accordo con il confinante una parete che ha funzione strutturale deve rispettare le distanze previste dal codice civile in materia di distanze dai corpi di fabbrica
Grazie per la buona volontà nel rispondere e prestare attenzione ai miei dubbi/quesiti. Ma ...
... Mi spiace ma non siete convincenti, (accomuno per manifesta solidarietà l'altro federico): e direi quasi che siete in errore, cosa delicata a sostenersi viste le vostre qualifiche
(ovviamente muro di confine ..
). Insisto quindi per amor di verità, non certo per competizione.
A sostegno della mia tesi vi rimando al seguente documento reperibile in rete al seguente link, ed in particolare alla analisi degli esempi grafici riportati a illustrazione dell'art. 885 c.c.
Le distanze tra i fabbricati sono legate alla presenza di vedute. Due fabbricati purche il muro divisorio non presenti vedute possono essere costruiti sul confine, : questo divisorio, soprattutto se strutturale, si può sopraelevare, anche in appoggio, se il muro di confine è comune, purchè il nuovo ampliamento non fronteggi un muro con vedute a distanza inferiore a 10 mt.
Che poi entrino in gioco compensazioni monetarie o nuovo diritto di comunione sul nuovo muro, questa è un'altra storia (comma 2 e 3 dello stesso articolo): quindi sempre buona norma dialogare correttamente col vicino.
http://www.mori.bz.it/distanze/distanze.pdf