sforza Federico

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Agente Immobiliare
Anno 2011 il condominio facendosi forte di una sentenza della cassazione del 2007 ove si dice che col recupero del sottotetto si è avuto un aumento di volumetria e che pertanto il condominio deve essere rimborsato....

Avrei piacere di avere esattamente gli estremi di quella sentenza del 2007, ma se come penso è la n° 16794 del 30/07/2007 i condomini ( stranamente "in sonno" per sette anni ), che vogliono l'indennizzo rimarranno a bocca asciutta e farà una magra figura che li ha consigliati.
In breve , ma più avanti fornisco diverse sentenze che daranno a chi ha tempo ampia informazione in merito, la ristrutturazione di un sottotetto, soffitta o solaio che dir si voglia, non comporta obbligo di corrispondere l'indennità di soprelevazione, a condizione che le modifiche siano solo interne e contenute negli originari limiti dell'edificio, senza alcun aumento della sua altezza. Neppure la trasformazione di una soffitta in abitazione comporta il pagamento dell'indennità, trattandosi di sole modifiche interne al sottotetto, contenute negli originari limiti strutturali delle parti dell'edificio sottostanti alla sua copertura. In quella sentenza infatti del 2007 il giudice aveva giustamente considerato una SOPRAELEVAZIONE con relativo indennizzo in favore di tutto il condominio , perchè il proprietario dell'ultimo piano e del sottotetto aveva ristrutturato il sottotetto ,creando una abitazione vera e propria con relativi permessi rifacendo il tetto e INNALZANDO DI 50 CM LE MURA PERIMETRALI !!!

CASS 10/06/1997 n° 5164
CASS 24/10/1998 n° 10568
CASS 27/04/06 n° 9637
CASS 26/10/00 n°14128
CASS 02/02/04 n° 1817
CASS18 /04/03 n° 6317

Quanto poi alla modifica delle tabelle millesimali, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la modifica delle tabelle può aver luogo solo dove l'obiettiva divergenza tra il valore delle singole unità immobiliari ed il valore, proporzionale a quello dell'intero edificio,, attribuito loro nelle tabelle medesime sia di modesta entità.
Se poi uno ristruttura la soffitta senza renderla abitabile non vedo perchè dovrebbe modificare i millesimi, già calcolati a suo tempo per una soffitta.

CASS 19/02/99 n° 1408
CASS 13/09/91 n° 9579
 

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