La norma di cui all’
articolo 8 della legge n. 392/1978 (mantenuto in vigore dall’art. 14 della legge n. 431/1998) stabilisce che
le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione vige ancora il ferreo art. 79 della legge n. 392/1978 – mantenuto in vita dalla legge. n.431/98 – che dispone la nullità per le eventuali convenzioni dirette ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le singole disposizioni di legge e, quindi, anche in violazione del richiamato art. 8. Invece nell'abitativo le uniche due ripartizioni, sia delle spese di registrazione sia dei bolli, fissate dalla legge si hanno in dipendenza di un
contratto abitativo di natura transitoria e di un
contratto transitorio per studenti universitari. Infatti,
l’allegato C e
l’allegato Edel
D.M. 30.12.2002 prevedono i costi così ripartiti (il ricorso alla cedolare secca, però, li azzera):
marche da bollo a carico del conduttore,
tassa di registro divisa a metà tra locatore e conduttore.
Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.