Prima che enrik porti in registrazione un ulteriore negozio preparatorio
, riagganciandomi a quanto illustrato da osammot al #2, segnalo (a chi fosse interessato) quanto segue.
La Direzione Centrale Normativa, con risoluzione n°24/E del 14 marzo 2012, ha precisato che la soluzione interpretativa richiamata dalla circolare n°26/E/2011 (quella riguardante la cedolare secca, per intenderci) in tema di
tributi speciali, costituisce un principio di carattere generale, e, pertanto, suscettibile di essere applicata alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti (contratti preliminari compresi). “
Il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione”, atteso che l’annotazione operata dall’ufficio costituisce una modalità di “esecuzione della registrazione”. Restano dovuti i tributi speciali solo ed unicamente per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall’Amministrazione finanziaria su specifica richiesta del contribuente.
Il chiarimento della Direzione Centrale Normativa si rileva particolarmente opportuno. Prima di esso, infatti, si registravano da parte dei diversi uffici richieste di pagamenti dei tributi in questione, e persino con importi diversamente calcolati. Pertanto, in caso di richieste di tali tributi, fatevi sentire da chi di dovere ovvero segnalate il caso in Direzione Regionale. L’infondatezza di tali (ingiustificate) richieste da parte degli uffici locali delle Entrate è stata ora espressamente affermata dall’Amministrazione finanziaria centrale.