Il locatore può assicurarsi il pagamento del corrispettivo della locazione, richiedendo al conduttore che qualcuno – estraneo al rapporto di locazione - persona fisica o ente collettivo (banca/assicurazione) – ne garantisca il puntuale versamento.
Se la garanzia è prestata da una persona fisica, da un punto di vista formale, occorre espressamente identificarla in contratto: tale soggetto, chiamato a dare garanzie, obbligandosi personalmente verso il locatore per il pagamento delle obbligazioni altrui, deve firmare il contratto e comparire, tra i soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto, nel quadro B del modello 69;
Attenzione: l'esposizione di garanzia, in tal caso, non è costituita dal deposito cauzionale, ma è pari allo 0,50% del canone annuale per l'intera durata contrattuale: in pratica, in caso di contratto 4+4, la tassa è pari al 2% del canone annuale, con un minimo di 168 euro. Il Testo unico dell’imposta di registro, 26 aprile 1986, n°131, infatti, all’art. 41 – Liquidazione dell’imposta (in vigore dal 29 novembre 2006) - rimanda alla Tariffa, Parte 1, art. 11 – Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private (in vigore dal 1 febbraio 2005) che recita: Atti pubblici e scritture private autenticate […] atti di ogni specie per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ………….. euro 168,00.
Tale garanzia ha, però, un termine: la fine del primo quadriennio, nel caso sovraesposto o del triennio, in caso di contratto agevolato 3+2. In seguito, se il contratto continua e il locatore pretende analoga forma di garanzia, dovrà nuovamente rinnovarla in decorrenza della proroga.
Se il contratto è in cedolare secca, il Decreto Semplificazioni Fiscali DL 16/2012 convertito in legge, all'art. 4 (Fiscalità locale) 1-bis, riprendendo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, ha recentemente stabilito che "i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati a cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo".
Le cose si fanno, invece, un poco più complesse se il contratto di locazione - in cui sia presente una pattuizione di garanzia - sia in regime ordinario: in tal caso, infatti, occorrerebbe pagare due volte l’imposta di registro, una per la prima annualità (cod. trib. 115T) - con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro - l’altra per la garanzia (cod. trib. 109T) - con un minimo, come s'è visto, di 168 euro. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n°272/E del 3 luglio 2008, ha però precisato che se l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio 50 euro), in questo caso, le cose cambiano, in quanto l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica, vale a dire 168 euro. Pertanto, nel modello F23 occorrerà procedere in questo modo: il totale da pagare è 168 euro, ma così suddiviso:
a) Registrazione contratto (prima annualità): 2% del canone annuo (cod. trib. 115T)
b) Garanzia prestata da terzi: la differenza per arrivare a 168 euro (cod. trib. 109T).