vagando

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti, sono un privato cittadino inesperto circa questo tema ed ho bisogno del vostro aiuto! Devo registrare telematicamente un contratto di locazione ma mi trovo di fronte a due posizioni contrastanti. L'agenzia immobiliare (dopo essersi informata presso l'Agenzia delle Entrate) mi dice che se procede nella registrazione deve poi anche forzatamente gestire anche i rinnovi e tutte le altre incombenze relative per tutti gli anni di durata del contratto, cioè che esiste un vincolo tra chi registra il contratto e il contratto stesso per tutta la sua durata. Al contrario il commercialista (anche lui dopo essersi informato presso un'altra sede dell'Agenzia delle Entrate) sostiene che la registrazione può essere effettuata dall'agenzia immobiliare mentre la successiva gestione del contratto condotta dallo studio del commercialista non esistendo alcun vincolo tra chi registra il contratto e chi lo gestisce (e quindi lo rinnova, paga gli oneri ecc...) negli anni successivi.
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri suggerimenti
 

Andrea Prevosto 74

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mi sono informatio anchio. Se l' agenzia immobiliare registra il contratto telematicamente, il proprietario dovrà procedere ai successivi rinnovi sempre telematicamente. Ma non ci sono vincoli di nessun tipo tra agenzia immobiliare ed il proprietario. Esempio il commercialista del proprietario potrà occuparsi dei rinnovi.

Comunque noto spesso che tra i vari sportelli delle agenzia delle entrate capitano pareri differenti. Ad esempio a Vercelli al agenzia entrate hanno detto ad un collega che d' ora in avanti doveva provvedere a registrare telematicamente anche le proposte di acquisto ed i preliminari di compraventida, il collega semplicemente è andato in un altro ufficio dell' entrate dove ha potuto registrare regolarmente il "preliminare".
Comunque di pasticci del genere ne succedono spesso purtroppo!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il tema è stato discusso su questo forum anche in altre discussioni: e questa volta non attribuirei la "colpa" della discordanza di risposte alla "disinformazione" degli impiegati delle varie AdE.

Il pasticcio mi pare sia sorto all'origine: la circolare o decreto che stabilisce l'obbligo per le agenzie immobiliari di provvedere telematicamente alla registrazione, dice anche che devono provvedere in seguito a continuare a fare lo stesso anche per le successive scadenze, il che è un assurdo. Sembra abbastanza ovvio che l'intenzione del normatore fosse di prescrivere che a continuare fosse il mezzo telematico, e non l'esecutore: evidentemente anche gli addetti alla AdE a volte usano il buon senso.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
L’art. 5 del DPR 404/2001 – come modificato dal DL 2 marzo 2012, n°16 – dispone che “i soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci unità immobiliari sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1”.

Il punto – tanto per cambiare – è controverso. Ci si è chiesti, infatti, se l’obbligo si limiti alla sola prima registrazione dei contratti di locazione, non estendendosi agli adempimenti successivi (proroghe, risoluzioni ecc.). La norma parla genericamente di “registrazione telematica” dei contratti, intendendo probabilmente riferirsi non solo alla registrazione dell’atto, ma anche alla registrazione e all’esecuzione dei pagamenti telematici successivi dovuti in relazione alla registrazione stessa dei contratti (adempimenti in cedolare esclusi). L’Agenzia non ha emanato ulteriori chiarimenti.

Non risultano sanzioni specifiche, a parte il fatto che ultimamente alcuni uffici territoriali – nel caso di un soggetto richiedente che possiede più di dieci unità immobiliari – prima di procedere alla registrazione d’ufficio, richiedono al medesimo o suo delegato di dichiarare espressamente, su un apposito modulo, che il richiedente non possiede più di dieci unità immobiliari.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Confermo (dopo seminario presso AdE parma) che non viene richiesta all'AI nessun adempimento successivo, ma solo l'obbligo della registrazione telematica. Per gli adempimenti successivi è possibile anche inviare una mail con la scansione dei documenti (mod 69, f23 ect) prefewribilmente tramite PEC
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
prima di procedere alla registrazione d’ufficio, richiedono al medesimo o suo delegato di dichiarare espressamente, su un apposito modulo, che il richiedente non possiede più di dieci unità immobiliari.

Grazie ancora per aver segnalato questa discussione sull'altro 3d.
Visto che anch'io ci sono ritornato comemnto quanto tu hai scritto sopra.

Alla AdE cui mi sono rivolto, non hanno chiesto alcuna autocertificazione sul numero di immobili intestati al titolare: hanno provveduto preventivamente e direttamente loro a fare la verifica.... e si sono rifiutati di procedere alla registrazione tradizionale..
 

pianeta casa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Ciao a tutti. Vi ringrazio per le risposte e le preziose considerazioni. Nel frattempo ho provveduto all'abilitazione Entratel e - nell'occasione - ho sottoposto i miei dubbi in merito all'eventuale nostra solidarietà per le annualità successive alla prima ad un dirigente dell'Agenzia delle Entrate (allo sportello la risposta era incerta ed evasiva). La sua risposta esclude nettamente qualsiasi ns. solidarietà successiva, motivata dal fatto che: "in riferimento alla disciplina dell’imposta di registro, le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, del DPR 131/1986 in base alla quale rientrano tra i soggetti obbligati alla registrazione anche «gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è solo per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari."
Pertanto il nostro obbligo in solido al pagamento dell'imposta di registro PRINCIPALE è secondo la norma solo quella della PRIMA registrazione, ossia quella che viene fatta per la scrittura per la quale abbiamo svolto l'intermediazione.
 

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