E' libero l'utilizzo non vietato dal regolamento.
La Corte di Cassazione ha stabilito che è consentito ai condomini parcheggiare temporaneamente auto, cicli e motocicli negli spazi comuni se il regolamento condominiale non lo vieta esplicitamente. Il divieto di parcheggio negli spazi comuni, infatti, non si può automaticamente ricavare dall’art. 1102 del codice civile e, quindi, gli spazi comuni possono essere utilizzati come parcheggio temporaneo delle vetture dei comproprietari, a condizione, però, che venga consentito l’accesso agli esercizi commerciali.
Nella specie, è stato respinto il ricorso di una proprietaria contro la sentenza del Tribunale di Pisa - che aveva invece dato ragione ai condomini - sulla base del fatto che lo spazio comune può essere utilizzato come parcheggio temporaneo delle autovetture dei comproprietari, semprechè non venga impedito l'accesso alla proprietà esclusiva di ciascun condomino, come, nel caso, gli esercizi commerciali siti nel condominio stesso.
Un tale divieto, ha osservato la Suprema Corte, non si può ricavare dal disposto dell'articolo 1102. Inoltre, poiché il regolamento condominiale - nel caso non trascritto in conservatoria - non escludeva l’uso dell’area cortilizia condominiale al fine di parcheggio da parte dei condomini, il comportamento di chi parcheggia temporaneamente i propri mezzi non può considerarsi vietato.
In ogni caso, hanno concluso gli ermellini, il proprietario che si lamenta degli abusi commessi dai condomini deve anche dimostrarli.
La Corte di Cassazione ha stabilito che è consentito ai condomini parcheggiare temporaneamente auto, cicli e motocicli negli spazi comuni se il regolamento condominiale non lo vieta esplicitamente. Il divieto di parcheggio negli spazi comuni, infatti, non si può automaticamente ricavare dall’art. 1102 del codice civile e, quindi, gli spazi comuni possono essere utilizzati come parcheggio temporaneo delle vetture dei comproprietari, a condizione, però, che venga consentito l’accesso agli esercizi commerciali.
.Cass. II sez. civ. Sentenza n. 1547/09
Nella specie, è stato respinto il ricorso di una proprietaria contro la sentenza del Tribunale di Pisa - che aveva invece dato ragione ai condomini - sulla base del fatto che lo spazio comune può essere utilizzato come parcheggio temporaneo delle autovetture dei comproprietari, semprechè non venga impedito l'accesso alla proprietà esclusiva di ciascun condomino, come, nel caso, gli esercizi commerciali siti nel condominio stesso.
Un tale divieto, ha osservato la Suprema Corte, non si può ricavare dal disposto dell'articolo 1102. Inoltre, poiché il regolamento condominiale - nel caso non trascritto in conservatoria - non escludeva l’uso dell’area cortilizia condominiale al fine di parcheggio da parte dei condomini, il comportamento di chi parcheggia temporaneamente i propri mezzi non può considerarsi vietato.
In ogni caso, hanno concluso gli ermellini, il proprietario che si lamenta degli abusi commessi dai condomini deve anche dimostrarli.