ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ciao a tutti,

vi riepilogo brevemente la mia vicenda:

  1. faccio proposta di acquisto il 20.12.2019 con assegno intestato al venditore, proposta della durata dei una settimana ma consegnata in mie mani accettata e firmata dal venditore oltre la data stabilita (intorno al 10.01.2020, ma questo non è riportato);
  2. nella proposta viene specificata la data del compromesso entro il 29.02.2020, ma il venditore ritarda e ci inoltra, tramite l'agenzia, via email, il compromesso modificato solo in data 10.03.2020, dunque oltre i termini stabiliti
  3. io non accetto le modifiche del venditore e decido di concludere negativamente la trattativa, chiedendo la restituzione dell'assegno all'agenzia, che mi comunica che deve avere CONSENSO UNIVOCO da entrambe le parti per restituirmelo, riservandosi la facoltà di consultare il suo legale (immagino relativamente alla parte di mediazione).

Domande:
è lecito quello che sta dicendo l'agenzia?
visto che il compromesso non è stato stipulato entro i termini stabiliti, all'agenzia spetta qualcosa?
come suggerite di muovermi?

Grazie
Alberto
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
1) se hai ritenuto valida l’accettazione, seppure tardiva, il contratto preliminare è stato regolarmente concluso.
2) la data entro la quale stipulare il “nuovo” contratto ( non obbligatorio, poiché riproduce quello già in essere ), è indicativa.
Le clausole devono essere le stesse stabilite nella proposta accettata, e le modifiche sono possibili solo se concordate.
3) l’agenzia non può e non deve renderti l’assegno: anzi, in assenza di condizioni sospensive, avrebbe già dovuto darlo al venditore .
L’agenzia ha ragione a chiedere , per renderti l’assegno, una risoluzione consensuale del contratto: ma il venditore potrebbe non essere d’accordo, per cui il contratto in vigore resta valido. La trattativa era già conclusa.
Le provvigioni sono comunque dovute, anche se vi accordaste per la risoluzione consensuale.

Questo in linea di massima.
Se spieghi meglio il motivo del tuo dissenso, se avevi inserito condizioni sospensive, e quali sono i problemi, si potrebbe essere più chiari.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ciao a tutti,

vi riepilogo brevemente la mia vicenda:

  1. faccio proposta di acquisto il 20.12.2019 con assegno intestato al venditore, proposta della durata dei una settimana ma consegnata in mie mani accettata e firmata dal venditore oltre la data stabilita (intorno al 10.01.2020, ma questo non è riportato);
  2. nella proposta viene specificata la data del compromesso entro il 29.02.2020, ma il venditore ritarda e ci inoltra, tramite l'agenzia, via email, il compromesso modificato solo in data 10.03.2020, dunque oltre i termini stabiliti
  3. io non accetto le modifiche del venditore e decido di concludere negativamente la trattativa, chiedendo la restituzione dell'assegno all'agenzia, che mi comunica che deve avere CONSENSO UNIVOCO da entrambe le parti per restituirmelo, riservandosi la facoltà di consultare il suo legale (immagino relativamente alla parte di mediazione).

Domande:
è lecito quello che sta dicendo l'agenzia?
visto che il compromesso non è stato stipulato entro i termini stabiliti, all'agenzia spetta qualcosa?
come suggerite di muovermi?

Grazie
Alberto
Concordo con chi dice che 'agnzia sta agendo correttamente, avendo avuto l'accettazione della proposta il contratto è concluso, se non accetti le modifiche successive semplicmente hai diritto a firmare il così detto compromesso alle stesse condizioni del primo contratto, non a rescinderlo unilateralmente. In ogni caso è scontato che sono opinioni date senza aver letto cosa avete firmato, quindi vanno approfondite.
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
1) se hai ritenuto valida l’accettazione, seppure tardiva, il contratto preliminare è stato regolarmente concluso.
2) la data entro la quale stipulare il “nuovo” contratto ( non obbligatorio, poiché riproduce quello già in essere ), è indicativa.
Le clausole devono essere le stesse stabilite nella proposta accettata, e le modifiche sono possibili solo se concordate.
3) l’agenzia non può e non deve renderti l’assegno: anzi, in assenza di condizioni sospensive, avrebbe già dovuto darlo al venditore .
L’agenzia ha ragione a chiedere , per renderti l’assegno, una risoluzione consensuale del contratto: ma il venditore potrebbe non essere d’accordo, per cui il contratto in vigore resta valido. La trattativa era già conclusa.
Le provvigioni sono comunque dovute, anche se vi accordaste per la risoluzione consensuale.

Questo in linea di massima.
Se spieghi meglio il motivo del tuo dissenso, se avevi inserito condizioni sospensive, e quali sono i problemi, si potrebbe essere più chiari.

Dunque,
innanzitutto si tratta di una bifamiliare.

Nella proposta è presente una condizione sospensiva: la divisione ed il frazionamento dell'unità immobiliare da me promessa di acquistare, sarebbe stata efficace e condizionata alla definitiva vendita dell'immobile situato all'altro piano.
Pertanto qualora per qualsiasi motivo non si fosse conclusa la vendita dell'immobile all'altro piano, la divisione sarebbe dovuta essere rivista e/o concordata tra le parti.

La vendita dell'altro immobile non è avvenuta, pertanto il proprietario ci ha chiesto nuove divisioni e nuovi spazi per riservarsi la possibilità di creare due unità immobiliari all'altro piano.

Tutto chiaro ora?

Concordo con chi dice che 'agnzia sta agendo correttamente, avendo avuto l'accettazione della proposta il contratto è concluso, se non accetti le modifiche successive semplicmente hai diritto a firmare il così detto compromesso alle stesse condizioni del primo contratto, non a rescinderlo unilateralmente. In ogni caso è scontato che sono opinioni date senza aver letto cosa avete firmato, quindi vanno approfondite.

Ok, ma il compromesso proposto non è fedele alla proposta, tanto che vengono presentate planimetrie con spazi esterni modificati.

Queste, nello specifico, i punti modificati/aggiunti dalla controparte:

1) aumento della superficie del resede dell'altro piano

2) dichiarazione che il fabbricato è privo di abitabilità

3) possibilità che il fabbricato non sia conforme e richiesta ulteriore termine per renderlo tale

4) richiesta del saldo prezzo in sede di contratto quando già nella proposta era chiaramente indicata la possibilità di pagare con il ricavato del mutuo e quindi condizione non praticabile;
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
La vendita dell'altro immobile non è avvenuta, pertanto il proprietario ci ha chiesto nuove divisioni e nuovi spazi per riservarsi la possibilità di creare due unità immobiliari all'altro piano.
Quindi non ha modificato alcune clausole, vorrebbe modificare l’oggetto del contratto.
Capisci che senza spiegazione era un po’ difficile capirsi.

Condizione sospensiva assurda: ma come è possibile firmare certe porcherie ?
Come si fa a legare il proprio acquisto, all’acquisto di qualcun’altro ?

Queste, nello specifico, i punti modificati/aggiunti dalla controparte:
1) l’altro immobile non ti riguarda
2) se non era già previsto, infirmabile
3) infirmabile, senza tempi certi che ti vadano bene
4) ridicolo
Detta così, sei in mano a incapaci.

Se l’oggetto del contratto non è nemmeno identificabile (perché va concordato ex novo), fatti ridare l’assegno e di all’agente di tornare a scuola .
Non si può far firmare certe cose, e non si può firmarle.
Siete pericolosi per voi stessi.
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Quindi non ha modificato alcune clausole, vorrebbe modificare l’oggetto del contratto.
Capisci che senza spiegazione era un po’ difficile capirsi.

Condizione sospensiva assurda: ma come è possibile firmare certe porcherie ?
Come si fa a legare il proprio acquisto, all’acquisto di qualcun’altro ?


1) l’altro immobile non ti riguarda
2) se non era già previsto, infirmabile
3) infirmabile, senza tempi certi che ti vadano bene
4) ridicolo
Detta così, sei in mano a incapaci.

Se l’oggetto del contratto non è nemmeno identificabile (perché va concordato ex novo), fatti ridare l’assegno e di all’agente di tornare a scuola .
Non si può far firmare certe cose, e non si può firmarle.
Siete pericolosi per voi stessi.

Quindi, cosa suggerisci di fare visto che, evidentemente, l'agente immobiliare non vuole restituirmi l'assegno per non restare a bocca asciutta?

Io alla sua mail "intimidatoria" non rispondo.

Grazie mille.

P.s. intendevo alla mail intimidatoria dell'agente immobiliare, sia chiaro!
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Mi spiego meglio relativamente alla comunicazione dell'agente, che si riserva l'opzione di chiedere al suo legale in merito alla restituzione dell'assegno per le tempistiche superate.
In realtà, si dimentica altro, come da lei suggerito.
 

RobertodaBangkok

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
OSSIGNUR OSSIGNUR OSSIGNUR !!!! ( triplo OSSIGNUR non me lo aveva ancora strappato nessuno )
Compri una mercedes solo se tizio compra una Porsche. Tizio non compra una Porsche e cambiandoti cofano portiere e un paio di sedili a te diamo una Fiat...Ma come si fa...ma come si fa OSSIGNUR !!!! Per favore approfittate del periodo e chiudetevi in casa: siete delle mine vaganti. L agente potrebbe valutare l idea di una vocazione e rinchiudersi in qualche eremo. OSSIGNUR !
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
OSSIGNUR OSSIGNUR OSSIGNUR !!!! ( triplo OSSIGNUR non me lo aveva ancora strappato nessuno )
Compri una mercedes solo se tizio compra una Porsche. Tizio non compra una Porsche e cambiandoti cofano portiere e un paio di sedili a te diamo una Fiat...Ma come si fa...ma come si fa OSSIGNUR !!!! Per favore approfittate del periodo e chiudetevi in casa: siete delle mine vaganti. L agente potrebbe valutare l idea di una vocazione e rinchiudersi in qualche eremo. OSSIGNUR !

Nel compromesso ovviamente la clausola sospensiva è stata eliminata...
 

Luca Mantua

Membro Junior
Agente Immobiliare
Siamo alla follia. Dilettanti allo sbaraglio... Subito dal tuo legale, ma ci sarai già stato immagino. Leggere bene le carte e agire di conseguenza.
 

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