Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Può essere richiesta all’amministratore da due condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio.
Se lui non provvede, si può convocarla autonomamente.
Grazie Francesca, la "faccenda" è diventata più seria di quanto ci si aspettava e quindi si è proceduto inviando una PEC alla quale ha risposto con affermazioni assurde e fuori da ogni logica che ha comportato una azione da parte dei consiglieri, azione che molto probabilmente porterà alle sue dimissioni.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
azione che molto probabilmente porterà alle sue dimissioni.
Bene, semplificherebbe il tutto !
Certo ora dovete darvi da fare per scegliere quello nuovo : cercate di incontrare di persona i “papabili”, e magari di parlare con qualcuno che vive in condominii amministrati da costoro.
 

aldoiaco

Membro Attivo
Privato Cittadino
La revoca può avvenire in uno dei due modi seguenti:
1) per giusta causa con vie legali (basta un condomino), revoca legale, onerosa
2) senza giusta causa in assemblea con una delibera votata dalla maggioranza (50% + 1) dei presenti (anche per delega) che rappresentino almeno la metà + 1 del valore dell'edificio.

Art. 1129 c.c.
Motivi di revoca

"...
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;
4) la gestione secondo modalita' che possono generare
possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalita' eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la
riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130,
numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
al secondo comma del presente articolo.
...
"
 

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