kleanthes

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi se avete mai avuto esperienze di revoche giudiziali e se si in quali casi l'amministratore è stato rimosso.

Nel caso in cui un amministratore dopo che l'assemblea ha deliberato ( circa un anno fà) il recupero delle spese condominiale per via legali per i condomini morosi ( si parla di diverse migliaia di auro ), se non ha fatto nulla il giudice potrebbe rimuoverlo o non rientrerebbe nei casi di revoca giudiziale?.

grazie
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Buon pomeriggio kleanthes,
da quello che scrivi l'amministratore potrebbe essere in uno di quei casi passibili di revoca giudiziale.
L'art. 1129 c.c. prevede un elenco esemplificativo pur se non esaustivo di comportamenti che ricadono nel campo delle "gravi irregolarità" per cui anche un solo condòmino può fare ricorso all'A.G. per la revoca dell'amministratore. Prima però di partire sparato sulla strada del ricorso al Giudice mi permetto di consigliarti di approfondire con l'amministratore la questione. Mi sembra molto strano che il mio collega, a fronte di una delibera assembleare (tra l'altro neanche indispensabile per l'ottenimento del solo decreto ingiuntivo) sia rimasto completamente inerte. Concorda un appuntamento con lui presso il suo studio e pretendi che ti mostri la documentazione inerente il suo operato a seguito di quella delibera. Potrebbe succedere che lui abbia iniziato l'iter nominando un legale, ottenendo D.I. provvisoriamente esecutivo contro il moroso e magari lo abbia anche notificato al debitore. Se quest'ultimo però non ha adempiuto spontaneamente e non ha intenzione di farlo la questione si complica perché bisognerebbe passare alla fase del pignoramento dei beni del moroso. Prima di proseguire in questa fase un amministratore capace, coadiuvato da un legale professionalmente corretto, dovrebbero riferire in assemblea circa l'effettiva probabilità di recupero del credito a fronte di somme da anticipare non esigue e concordare con l'assemblea i successivi passi da seguire.
 

kleanthes

Membro Junior
Privato Cittadino
Buon pomeriggio kleanthes,
da quello che scrivi l'amministratore potrebbe essere in uno di quei casi passibili di revoca giudiziale.
L'art. 1129 c.c. prevede un elenco esemplificativo pur se non esaustivo di comportamenti che ricadono nel campo delle "gravi irregolarità" per cui anche un solo condòmino può fare ricorso all'A.G. per la revoca dell'amministratore. Prima però di partire sparato sulla strada del ricorso al Giudice mi permetto di consigliarti di approfondire con l'amministratore la questione. Mi sembra molto strano che il mio collega, a fronte di una delibera assembleare (tra l'altro neanche indispensabile per l'ottenimento del solo decreto ingiuntivo) sia rimasto completamente inerte. Concorda un appuntamento con lui presso il suo studio e pretendi che ti mostri la documentazione inerente il suo operato a seguito di quella delibera. Potrebbe succedere che lui abbia iniziato l'iter nominando un legale, ottenendo D.I. provvisoriamente esecutivo contro il moroso e magari lo abbia anche notificato al debitore. Se quest'ultimo però non ha adempiuto spontaneamente e non ha intenzione di farlo la questione si complica perché bisognerebbe passare alla fase del pignoramento dei beni del moroso. Prima di proseguire in questa fase un amministratore capace, coadiuvato da un legale professionalmente corretto, dovrebbero riferire in assemblea circa l'effettiva probabilità di recupero del credito a fronte di somme da anticipare non esigue e concordare con l'assemblea i successivi passi da seguire.

Ahimè non è proprio un tuo collega poiché è un amministratore condomino senza precedente esperienza in tale settore.
In una situazione normale avrei agito come te suggerito, purtroppo il condomino amministratore ha perso un po' la testa e se la canta e suona come vuole, conduce lui le riunioni e non il presidente, e se non è cosi si impone....
Purtroppo visto il disinteresse delle persone alla partecipazione delle assemblee e le molte deleghe ricevute via whatsapp sul cell dell'amministratore e poi da lui distribuite a chi gli fa piu' comodo è difficile indire una riunione per mandarlo via con il voto dei condomini.
Sono quasi certo che non ha provveduto perchè chi deve pagare un bel po' di spese condominiali sull'ordine di oltre 10 K € è un suo amico...o collaboratore in un altra azienda.
Se chiedessi la documentazione e non ha fatto nulla ad oggi pur avendo deliberato, in quel caso è removibile per vie legali?

Un altra cosa che chiedo, l'amministratore sarebbe la moglie ma questa non ha mai parlato in una riunione, parla sempre il marito che non è stato mai eletto e non ci è mai stato comunicato che avrebbe gestito di fatto lui il tutto.
Occorre che questa persona abbia una delega per conto dell'amministratore? e se questa persona è stata interdetta dai pubblici uffici per problemi tipo fallimento ecc, può agire per conto dell'amministratore?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Buonasera kleanthes,
ti confermo che in caso di completa inerzia dell'amministratore nell'eseguire la delibera assembleare di cui sopra avresti concrete speranze di accoglimento del ricorso per revoca giudiziale.
Per quanto riguarda la moglie (amministratore eletto) che nomina suo sostituto il marito (amministratore di fatto), la situazione mi lascia alquanto perplesso e spero che possiate venirne a capo nel più breve tempo possibile. Pur non essendovi stata una delibera assembleare autorizzatrice, l'istituto del "sostituto" del mandatario è tecnicamente previsto dall'art. 1717 c.c. ed anche da alcune pronunce giurisprudenziali. Si può concludere quindi che tale operazione, a meno che non sia stata espressamente vietata da una delibera assembleare o da una norma del regolamento di condominio, sia teoricamente ammessa. La cosa importante da verificare però è che gli stessi requisiti richiesti dalla legge per l'amministratore (vedi art. 71 bis disp. att. c.c.) devono essere posseduti anche dal sostituto; nel tuo caso quindi, essendo l'amministratore un condòmino, i requisiti del sostituto devono essere almeno quelli previsti dalle lettere a, b, c, d, e dell'art. 71 bis disp. att. c.c.
 

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