tonio

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ma lo dici tu o lo dicono le leggi?
Puoi riportare qualche riferimento di legge? grazie
Io ho fatto diverse compravendite via agenzia e ho sempre preteso che la
commissione venisse pagata al rogito, e non alla sottoscrizione del
preliminare/compromesso. Basta che quando firmi il contratto che regola i
rapporti con l'agenzia tu specifichi che la commissione sara' pagata al
rogito. Non ci sono impedimenti di legge. Le agenzie gradiscono anticipare
il pagamento per ovvi motivi (avere prima i soldi e restare fuori da
eventuali problemi che possono nascere fra promittente acquirente e
promittente venditore prima del rogito).
E' altresi' evidente che in caso di problemi successivi al compromesso
richiedere indietro i soldi all''agenzia si fa difficile e costoso, senza
contare che il contratto con l'agenzia puo' essere tale (ANZI E' QUASI
SEMPRE TALE quando si basa sui loro moduli prestampati) da essere
addirittura impossibile (puo' infatti essere subordinato alla semplice
sottoscrizione del preliminare indipendentemente dall'esito finale).

In altre parole : leggere molto bene il contratto con l'agenzia e non avere
titubanze a cambiarllo. Io invece di usare il modulo da loro prestampato lo
rifaccio sempre di sana pianta specificando bene che pagher' la commissione
1) solo nel caso di acquisto perfezionato con rogito e 2) al momento del
rogito stesso.

Aggiunto dopo 5 minuti :

Ma lo dici tu o lo dicono le leggi?
Puoi riportare qualche riferimento di legge? grazie
Si puo concordare stabilire con l agenzia che
verra pagata al momento del rogito , si intende a condizione
che questo avvenga . Va indicato esplicitamente
dato che si tende a interpretare nei tribunali
come momento della messa in contatto la stipula del
compromesso .
Si indica nel mandato a vendere che l agenzia verra
pagata al rogito , cosa del tutto valida
come afferma una sentenza della Cassazione riportata
dal Sole 24 Ore diqualche mese.

Aggiunto dopo 10 minuti :

Ma lo dici tu o lo dicono le leggi?
Puoi riportare qualche riferimento di legge? grazie
La misura della provvigione – a norma dell’art. 1755 c.c. – va concordata tra agente e venditore al momento della stipulazione di contratto di “incarico di vendita”. Deve essere pattuita in forma scritta. In mancanza di tale accordo, visto che le “tariffe professionali” sono state “cassate” dall’Antitrust fin dal 1995, l’unico riferimento sarà quello degli “Usi e consuetudini” locali in
tema di mediazione immobiliare, codificati e tenuti dalle Camere di Commercio. In caso estremo, l’entità della provvigione verrà stabilita dal giudice (il quale, generalmente, assume come base la entità di detti “usi”). La provvigione deve essere pagata al momento della conclusione dell’affare ovvero quando sia stato sottoscritto un valido contratto preliminare di vendita/ acquisto che costituisca un vincolo giuridico abilitante ciascuna della parti ad agire per la esecuzione del contratto stesso (varie e consolidate sentenze della Corte di Cassazione).
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La misura della provvigione – a norma dell’art. 1755 c.c. – va concordata tra agente e venditore al momento della stipulazione di contratto di “incarico di vendita”. Deve essere pattuita in forma scritta. In mancanza di tale accordo, visto che le “tariffe professionali” sono state “cassate” dall’Antitrust fin dal 1995, l’unico riferimento sarà quello degli “Usi e consuetudini” locali in
tema di mediazione immobiliare, codificati e tenuti dalle Camere di Commercio. In caso estremo, l’entità della provvigione verrà stabilita dal giudice (il quale, generalmente, assume come base la entità di detti “usi”). La provvigione deve essere pagata al momento della conclusione dell’affare ovvero quando sia stato sottoscritto un valido contratto preliminare di vendita/ acquisto che costituisca un vincolo giuridico abilitante ciascuna della parti ad agire per la esecuzione del contratto stesso (varie e consolidate sentenze della Corte di Cassazione).

Ok. Vedo che i riferimenti legislativi riguardano solo la misura ect, ma non è di quello che si parlava.
Tu hai detto che la provvigione va pagata al rogito, ma non vedo nessun riferimento legislativo: è una tua opininione rispettabilissima :stretta_di_mano:
 

tonio

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ok. Vedo che i riferimenti legislativi riguardano solo la misura ect, ma non è di quello che si parlava.
Tu hai detto che la provvigione va pagata al rogito, ma non vedo nessun riferimento legislativo: è una tua opininione rispettabilissima :stretta_di_mano:
ok :stretta_di_mano:

Aggiunto dopo 23 minuti :

secondo me il buon senso invece vale per il ragionamento opposto. se uno ti trova uno che firma il compromesso e ti da un acconto ha completato il lavoro, perchè mai non deve essere pagato?

saluti

una normativa di legge che dice la provvigione va pagata al compromesso? grazie
 

fabbres

Nuovo Iscritto
Con riferimento alla domando di condono posso dire che,mi sembra,che la stessa legge del 1985 prevedeva che potessero essere alienati i beni ogg del condono solo con le ricevute delle sanzioni pagate e in presenza di vincoli ( idro ecc ecc che furono stabili legg Galasso nel 1985) i vincoli fossero stati fissati successivamente alla costruzione
 

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