Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ciao, io ho trattato molti PEEP a Parma. Non è una questione di plusvalenza (il peep viene solitamente sempre preso come prima casa con obbligo residenza quindi la plusvalenza non c'è), bensì di prezzo imposto dal Comune. La differenza dovrebbe essere data al preliminare in 'contanti', non comparire nemmeno nella proposta ect. Da quando è stata introdotta la tassazione sulle rendite catastali le vendite di questi PEEP si è praticamente azzerata, hai fatto bene a rinunciare xchè l'appartamento è invendibile.

umberto
GRANDUCATO IMMOBILIARE
 

Adriano Moncini

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Dal mio punto di vista di fronte a certe situazioni e convinzioni da parte del proprietario, tra l'altro alimentate anche da altri colleghi, si fà più bella figura e si rende un buon servizio esponendo chiaramente il proprio pensiero. In sostanza avere il coraggio di rifiutare di trattare l'immobile a quelle condizioni esponendo al proprietario le problematiche in merito. Il tempo ed i fatti ci daranno ragione. Mai e poi mai mi accoderei a chi pur di avere un immobile in più da vendere (avere in portafoglio) è disposto a tutto anche cose che dal punto di vista della normativa non sono applicabili. E poi bisognerebbe quanto meno esaminare a fondo cosa prevede la convenzione perchè di per se dire PEEP è molto generico (proprietà o superficie ??????) Non conoscendo le cose secondo me si sta facendo anche confusione (vedi 5 anni per rivendibilità) tra la questione agevolazioni fiscali 1a casa e termini di rivendibilità prevista dalla convenzione PEEP.
 

il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Mi piacerebbe che i colleghi informati facessero il punto su cosa come e perchè vendere un immobile in piano economico edilizio popolare.

Chiedo troppo?
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Cerco di fare il riassunto del contratto di compravendita 31 maggio 2004 in modo da delucidare le varie domande di tutti

- Gli alloggi possono essere locati nei primi 5 anni decorrenti data odierna, cioè del contratto previa autorizzazione della regione toscana e successiva comunicazione

- decorsi 5 anni l'alienazione o locazione non è subordinata ad alcuna autorizzazione

- Il prezzo di vendita di ciascun alloggio sarà rivalutato in relazione alle variazioni dell'indice Istat costi costruzione in questo modo Prezzo finale= Prezzo iniziale X (1 + la - li :li ) dove:
* la = indice Istat costi costruzione data vendita
* li = indice Istat alla data ultimazione costruzione

- Il valore iniziale è comprensivo del terreno, costi costruzione e urbanizzazioni

- Dal decimo anno verrà applicato un coefficente di degrado

- Il venditore ha l'obbligo di comunicare al comune il prezzo di vendita come da calcolo citato sopra

- L'immobile sarà venduto solo a persone con i requisiti art 5 e 7 della L.R 28/91 regione toscana n. 2110 del 18 aprile 2001
 

tempozero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
mi dispiace, ma dovrei portarvi una serie innumerevole di casi, diversificati tra di loro dai termini della convenzione stipulata con il comune.
Ogni convenzione ha la sua storia.
Quindi, nel caso della nostra amica catia, potremmo ragionare solo verificando l'esatto contenuto della convenzione.
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
catia ha scritto:
- L'immobile sarà venduto solo a persone con i requisiti art 5 e 7 della L.R 28/91 regione toscana n. 2110 del 18 aprile 2001
correggo l'ultimo punto

- L'immobile sarà venduto a persone con requisiti soggettivi stabiliti dagli art. 5 e 7 della L.R. 28/91 e della delibera della regione toscana n. 2110 del 18 aprile 2001
 

Manzoni Maurizio

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Gli immobili costruiti in edilizia economica popolare possono essere alienati rispettando la convenzione fatta con il Comune e richiamata nell'atto di assegnazione, quindi bisogna leggere la convenzione. In linea di massima, Bisogna chiedere al Comune la "determina del prezzo di vendita " e l'aquirente deve avere i requisiti richiesti in convenzione.
 

catia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Manzoni Maurizio ha scritto:
Gli immobili costruiti in edilizia economica popolare possono essere alienati rispettando la convenzione fatta con il Comune e richiamata nell'atto di assegnazione, quindi bisogna leggere la convenzione. In linea di massima, Bisogna chiedere al Comune la "determina del prezzo di vendita " e l'aquirente deve avere i requisiti richiesti in convenzione.
Hai scoperto l'America :shock:
 

neni

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Intanto il caso è complesso e molto delicato leggi bene la convenzione, se la convenzione è scaduta puoi vendere a chi vuoi e a libero mercato, nel caso non sia scaduta (a volte ci sono convenzione di 30 anni) ricorda che il venditore deve dare il diritto di prelazione al Comune, il prezzo sarà aggiornato in base all'istat, l'acquirente potrà solamente essere un soggetto avente i requisiti soggettivi stabiliti dalla legge ,non vedo quindi come possa il venditore volere 40,000 euro in più , aggiungo anche che una sentenza di cassazione del mi pare del 2002 dice espressamente che se il venditore ha acquistato il seconda,cioè non dalla cooperativa, può vendere a chi vuole ed al prezzo che vuole,è una sentenza ovviamente.
Fai molta attenzione LEGGI BENE LA CONVENZIONE. Purtroppo esaurire in poche righe un argomento cosi' complesso non è certo facile,ci sono molti casi differenti fra loro, ricorda ancora che ogni regione applica le proprie delibere.
 

ciro gallo

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
ciao, premesso che da anni mi occupo di cooperative di abitazioni, in Campania. Capita spesso che trascorsi i 5 anni gli acquirenti vendono i propri immobili a prezzo di mercato. La cosa più assurda che ho visto, che un notaio ha stipulato un atto di vendita di un immobile in zona PEEP di S.Antonio Abate, con contributi regionali legge 457 prima che siano trascorsi i 5 anni. Cosa possiamo dire dei "PROFESSIONISTI " notai ?
 

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