La questione è stata trattata dall’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n°60/E del 28 giugno 2010, ha fornito gli opportuni chiarimenti su tale accordo modificativo. Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, pur non essendo un atto che deve essere portato a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, va sottoposto a registrazione (mod. F23; cod. trib. 109T; 67 euro) al fine di attribuire all’atto stesso data certa nei confronti di terzi. La registrazione della scrittura privata (debitamente bollata) con cui le parti danno atto della riduzione di canone è consigliabile per evitare eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (la riduzione di canone può determinare la riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, come pure ai fini delle imposte dirette) e produce effetti, ai fini dell’imposta di registro, a decorrere dall’annualità successiva a quella in cui è pattuita la nuova misura del canone.
E’ da osservare che l’accordo di riduzione di canone pare soggetto all’imposta di registro in misura fissa (67 euro) anche in regime di cedolare secca, in quanto atto volontario extracontrattuale e, quindi al di fuori del regime opzionale: la Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate-Settore Servizi e Consulenza, in data 12 aprile 2012, a tal proposito, ha precisato che “la registrazione del suddetto accordo è assoggettato al pagamento dell’imposta di registro, in quanto non costituisce una delle fattispecie per cui, in caso di opzione per la cedolare secca, non ne è dovuto il versamento”.
L’argomento utilizzato dal direttore della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna appare non del tutto infondato, se si considera che la norma esclude solo l’imposta di registro (e di bollo) dovuta sul contratto originario di locazione, non già su qualsiasi atto o documentazione connessa al contratto volontariamente portata in registrazione.
E’ da osservare che l’accordo di riduzione di canone pare soggetto all’imposta di registro in misura fissa (67 euro) anche in regime di cedolare secca, in quanto atto volontario extracontrattuale e, quindi al di fuori del regime opzionale: la Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate-Settore Servizi e Consulenza, in data 12 aprile 2012, a tal proposito, ha precisato che “la registrazione del suddetto accordo è assoggettato al pagamento dell’imposta di registro, in quanto non costituisce una delle fattispecie per cui, in caso di opzione per la cedolare secca, non ne è dovuto il versamento”.
L’argomento utilizzato dal direttore della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna appare non del tutto infondato, se si considera che la norma esclude solo l’imposta di registro (e di bollo) dovuta sul contratto originario di locazione, non già su qualsiasi atto o documentazione connessa al contratto volontariamente portata in registrazione.