inca

Membro Attivo
Privato Cittadino
Beh mi sembra tu abbia ragione, credo si debba procedere in caso di "rifacimento totale del tetto" ad una nuova verbalizzazione specificando la suddivisione delle spese.
A tal proposito faccio poi una riflessione sull'articolo 1123 del codice civile che ad un certo punto dice: ...........in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione".
Ecco cosa vuol dire "salvo diversa convenzione"???
Potrebbe voler dire che , in fase di discussione, siccome il tetto serve i condomini nella stessa misura (ricopre infatti tutta l’area degli appartamenti sottostanti) si possa decidere la suddivisione delle spese non in base ai millesimali di proprietà ma ad esempio in una semplice suddivisione in 4 quote uguali (sono 4 appartamenti).
Cosa ne pensate?
Grazie
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
L'art. 1123 c.c. è disposizione di legge, al pari degli altri articoli inerenti la ripartizione delle spese in condominio, liberamente derogabile dai condòmini appunto mediante una "convenzione". Essa altro non è che un accordo preso all'unanimità (1000 millesimi che si esprimono a favore) dei condòmini, in altre parole un contratto fra di voi. Basta però uno solo di voi quattro che non sia d'accordo per rendere la delibera viziata e quindi impugnabile.
 

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