peterpan78

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti, ho fatto un'offerta ed è stata accetata.

L'immobile è in costruzione, il preliminare dovrei firmarlo questa settimana, massimo la prossima.

Il rogito è fissato per luglio, poi con uno Stato Avanzamento Lavori registrato il con il preliminare verrà ultimato e consegnato per ottobre.

Mi verrà rilasciata Fidejussione Assicurativa.

Unico problema è che l'assicurazione ha bisogno di vedere il prelimare firmato e il mio assegno per rilasciare Fidejussione che quindi riceverò non in modo contestuale ma una settimana dopo.

Vi torna? Può essere?
La cosa non è che mi faccia saltare di gioia comunque io pensavo di muovermi nel modo che segue per assecondare la situazione ma essere comunque tutelato.

L'assegno NON lo faccio circolare bensì bancario, ovviamente non trasferibile.

Lascio in agenzia la fotocopia di tale assegno in modo che si possano far rilasciare fidejussione.
Dopo la fidejuissione lascio il mio assegno originale così il costruttore può incassare.

Che dite?
 

Sandro 7942

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Peter, è abbastanza normale ottenere la fidejussione dopo il rilascio del pagamento (anzi, una sola settimana è un'ottima tempistica); l'importante è che sul preliminare ci sia un termine ultimo per ottenere la fidejussione e possibilmente delle penali in caso contrario o la possibilità di citare per inadempimento contrattuale la controparte.

La soluzione da te prospettata può essere comunque valida, per cui se proprio non ti senti sicuro applicala; ma non far saltare tutto se non te la accettano... Verifica solo quanto ti ho appena detto e, come al solito:

IN BOCCA AL LUPO!
...e speriamo che crepi di morte violenta!
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Be si funziona così in effetti la fidejussione non è nai contestuale bisogna portare i documenti e farla preparare in effetti come dice Sandro una settimana è già poco, però se è tutto segnato sul preliminare sei tutelato non ti preoccupare è come se l'avesse data se succede qualcosa puoi impugnare il contratto.
 

peterpan78

Nuovo Iscritto
Ma quante ne sapete, grazie mille a entrambi!!!!!!!

Sandro in particolare..... mi rispondi sempre, è come se ti conoscessi, sei un amico !!!!!!!!

;)
 

Sandro 7942

Membro Attivo
Agente Immobiliare
:confuso: dai che sono timido.....

:risata:

E' un piacere, però in cambio prometti di fare buona pubblicità al forum e di aiutarci a far capire al grande pubblico che:

[center:17g2nef0]gli Agenti Immobiliari VERI non sono tutti dei FREGONI![/center:17g2nef0]
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se vuoi maggiore tranquillità puoi fare il preliminare dal notaio e farlo trascrivere; ti costa un pò di più, ma non molto, però dal quel momento il contratto ti garantisce ancora di più in caso di fallimento dell'impresa dato che è molto più difficile far valere la revocatoria e inoltre sei comunque creditore privilegiato, per di più eventuali pignoramenti o atti giudiziari non possono essere posti sul tuo appartamento.
 

peterpan78

Nuovo Iscritto
Ma se trascrivo dal notaio il preliminare posso anche fare a meno della fidejussione?

Comunque la news è che sostanzialmente fra il preliminare ed il rogito passerebbe troppo poco tempo (1 mesetto) per cui l'agenzia assicurativa non vuole prendersi la briga di fare tutta la documentazione necessaria....

Così mi dice l'AI......
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Poco o tanto non cambia niente, un creditore insoddisfatto, una multa colossale o l'INPS per contributi non pagati possono avere già avviato una pratica di pignoramento senza che risulti ancora perché non trascritta ma potresti trovarti dopo il preliminare con una bella ipoteca su tutto il complesso, compresa casa tua; la trascrizione ti mette al riparo da tutto questo con alcune centinaia di €.
La fidejussione è OBBLIGATORIA e il costruttore non può esimersi dal rilasciarla.
L'attuale normativa per gli immobili da costruire prevede che:

Le principali garanzie accordate: la fideiussione per le somme versate

La legge (art. 2 e 3) prevede quindi che in sede di stipula del contratto preliminare, o comunque di qualsiasi contratto o accordo mediante il quale, a fronte delle obbligazioni assunte e delle somme anticipate o da versare, l’acquirente non acquisti da subito la proprietà del nuovo immobile in corso di costruzione, il venditore debba rilasciare un’apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) che garantisca tutte le somme consegnate o ancora da consegnare prima dell’atto definitivo di compravendita (coincidente dunque con il rogito notarile) e fino a tale momento.

E che la suddetta fideiussione costituisca in qualche misura il cuore dell’intervento svolto dal legislatore lo dimostra il fatto che il suo mancato rilascio legittima l’acquirente a dichiarare “nullo” il contratto, con conseguente richiesta di restituzione dei soldi già pagati, oltre che degli eventuali danni.

Un’ulteriore garanzia: l’assicurazione dell’immobile

Altra importante novità è costituita dall’obbligo gravante sul costruttore o sul venditore di immobili in costruzione di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che, per almeno dieci anni, tenga indenne l’acquirente dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere (art. 4).

Le ulteriori novità in tema di frazionamento, diritto di prelazione e fallimento

Infine, la legge completa il rafforzamento della tutela dell’acquirente, estendendo anche al promissario acquirente il diritto al frazionamento del mutuo e dell’ipoteca gravante sull’immobile in costruzione, ed il correlativo divieto di procedere alla vendita prima della suddivisione in quote del finanziamento e frazionamento o della cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento, ove non accollati (artt. 7 e 8).

Si prevede quindi un diritto di prelazione a favore degli acquirenti di abitazioni adibite a residenze principali in sede di incanto (art. 9).

Vengono inoltre compiute alcune modifiche in tema di legge fallimentare, in materia di esenzioni e limiti all’azione revocatoria e onde rendere più agevoli e certe le decisioni in ordine agli immobili coinvolti (artt. 10 e 11).

In pratica cosa dovrà richiedere al venditore l’acquirente di un immobile il cui permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) sia stato richiesto dopo il 21 luglio 2005 e non ancora ultimata?

Che il contratto preliminare o il compromesso o comunque gli accordi e gli impegni intercorsi contengano tutti gli elementi di informativa e tutela analiticamente previsti dalla legge;

che al contratto preliminare o al compromesso o comunque agli accordi o impegni accompagnati dal versamento da parte sua di somme di denaro sia concessa apposita fideiussione, bancaria o assicurativa, che garantisca la restituzione delle somme consegnate o da consegnare;

che all’ultimazione dell’immobile e al definitivo trasferimento della proprietà in capo ad esso sia consegnata apposita polizza assicurativa decennale a copertura dei danni che ne possono derivare da rovina totale o parziale o gravi difetti.

Il problema delle fidejussioni nasce dal fatto che chi rilascia la garanzia vuole coperture finanziarie e il costruttore è costretto a garantire con propri beni personali, inoltre con l'attuale normativa bancaria una fidejussione è equiparata al fido e quindi il rilascio della stessa fa diminuire la capacità di indebitamento dell'impresa.
FATTI RILASCIARE LA FIDEJUSSIONE
 

peterpan78

Nuovo Iscritto
Ottimo intervento, da ri-leggere.

L'AI mi avrebbe addirittura proposto di andare in atto senza passare per la Fidejussione.... mi sembra un po' assurdo cavolo.
 

peterpan78

Nuovo Iscritto
Scusate ora faccio un po' il pessimista... ma che succede se lui non mi rilascia la fidejussione e il preliminare non viene stipulato?

Non è che poi mi cita in giudizio e mi chiede i soldi che nella proposta sono citati per il preliminare?

In altre parole come si può verificare che è LUI che viene meno poichè non mi rilascia Fidejussione e non io che non ho voluto pagare al preliminare?
 

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