Per i contratti di
locazione di fabbricati abitativi, è possibile applicare l’IVA nella misura del 10% previa
opzione, qualora stipulati:
1. dalle
imprese costruttrici/ristrutturatrici degli stessi immobili
;
oppure
2. aventi ad oggetto fabbricati destinati ad
alloggi sociali
ex DM 22.4.2008.
Restano, invece, sempre soggette all’
esenzione IVA le locazioni di immobili abitativi effettuate da imprese DIVERSE dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici