Non esiste il rinnovo. Esistono invece:
- la nuova annualità
- la proroga.
Il rinnovo di un contratto di locazione è sempre esistito (non è un’invenzione dell’Agenzia delle Entrate o del legislatore del 1978), affondando le sue radici in epoche assai remote, essendo previsto non solo dall’art. 1597 (Rinnovazione tacita del contratto) del nostro codice civile che recita: “La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata […]”, ma anche dall’art. 1592 del codice civile del 1865, e, prima ancora, dal Corpus iuris civilis di Giustianiano. La legislazione speciale (art. 28, legge n°392/1978; art. 2, commi 1, 5 e 6 legge n°431/1998) ha mantenuto la formula codicistica del rinnovo tacito (il contratto “si rinnova tacitamente” o “è rinnovato tacitamente” o “i contratti sono rinnovati”).
Diciamo che l’Agenzia delle Entrate (come, spesso, le accade) ha ingenerato un equivoco lessicale: nel lessico affermatosi ai fini dell’imposta di registro, il concetto di “proroga” differisce da quello proprio della norma civilistica: dal punto di vista degli adempimenti fiscali, infatti, per l’Agenzia delle Entrate, per “proroga” si intende il momento di partenza di un nuovo periodo contrattuale, nel caso di un contratto 4+4, l’avvio del secondo quadriennio, che la legge n°431/1998, ricollegandosi al codice civile, definisce invece “rinnovo”.