Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non esiste il rinnovo. Esistono invece:
- la nuova annualità
- la proroga.

Il rinnovo di un contratto di locazione è sempre esistito (non è un’invenzione dell’Agenzia delle Entrate o del legislatore del 1978), affondando le sue radici in epoche assai remote, essendo previsto non solo dall’art. 1597 (Rinnovazione tacita del contratto) del nostro codice civile che recita: “La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata […]”, ma anche dall’art. 1592 del codice civile del 1865, e, prima ancora, dal Corpus iuris civilis di Giustianiano. La legislazione speciale (art. 28, legge n°392/1978; art. 2, commi 1, 5 e 6 legge n°431/1998) ha mantenuto la formula codicistica del rinnovo tacito (il contratto “si rinnova tacitamente” o “è rinnovato tacitamente” o “i contratti sono rinnovati”).

Diciamo che l’Agenzia delle Entrate (come, spesso, le accade) ha ingenerato un equivoco lessicale: nel lessico affermatosi ai fini dell’imposta di registro, il concetto di “proroga” differisce da quello proprio della norma civilistica: dal punto di vista degli adempimenti fiscali, infatti, per l’Agenzia delle Entrate, per “proroga” si intende il momento di partenza di un nuovo periodo contrattuale, nel caso di un contratto 4+4, l’avvio del secondo quadriennio, che la legge n°431/1998, ricollegandosi al codice civile, definisce invece “rinnovo”.
 

jac0

Membro Junior
Privato Cittadino
Il rinnovo di un contratto di locazione è sempre esistito (non è un’invenzione dell’Agenzia delle Entrate o del legislatore del 1978), affondando le sue radici in epoche assai remote, essendo previsto non solo dall’art. 1597 (Rinnovazione tacita del contratto) del nostro codice civile che recita: “La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata […]”, ma anche dall’art. 1592 del codice civile del 1865, e, prima ancora, dal Corpus iuris civilis di Giustianiano. La legislazione speciale (art. 28, legge n°392/1978; art. 2, commi 1, 5 e 6 legge n°431/1998) ha mantenuto la formula codicistica del rinnovo tacito (il contratto “si rinnova tacitamente” o “è rinnovato tacitamente” o “i contratti sono rinnovati”).

Diciamo che l’Agenzia delle Entrate (come, spesso, le accade) ha ingenerato un equivoco lessicale: nel lessico affermatosi ai fini dell’imposta di registro, il concetto di “proroga” differisce da quello proprio della norma civilistica: dal punto di vista degli adempimenti fiscali, infatti, per l’Agenzia delle Entrate, per “proroga” si intende il momento di partenza di un nuovo periodo contrattuale, nel caso di un contratto 4+4, l’avvio del secondo quadriennio, che la legge n°431/1998, ricollegandosi al codice civile, definisce invece “rinnovo”.
Grazie. A questo punto urge il dizionario CC > ADE (quest'ultima essendo organo esecutivo laddove il CC rappresenta il legislativo) e ADE > CC.
Ad es.
CC > ADE: RINNOVAZIONE > PROROGA
CC > ADE: RINNOVO > PROROGA

ADE > CC: PROROGA > RINNOVAZIONE, RINNOVO
Ti riesce facile ricostruirlo lavorando in un intorno di questo tema? Grazie di nuovo!
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ti riesce facile ricostruirlo lavorando in un intorno di questo tema? Grazie di nuovo!

Ci provo. Muovo da questa considerazione iniziale. Il rinnovo (che può avvenire anche in modo tacito) si verifica ogni qual volta l’inquilino – dopo la scadenza del contratto (art. 1596 cod. civ. Fine della locazione per lo spirare del termine: “La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria disdetta”) – rimane (o è lasciato) nella detenzione della cosa locata.

L’ufficio del Registro definisce ciò PROROGA (vedi art. 17 del TUIR), sia che si tratti del primo periodo contrattuale (ad esempio dopo il primo quadriennio di un contratto 4+4), sia che si tratti del secondo periodo contrattuale (le due situazioni per l’ufficio del Registro sono di fatte assimilate, infatti il codice tributo da utilizzare è sempre lo stesso, vale a dire il 114T), la dottrina e la giurisprudenza, invece, definiscono tale fattispecie RINNOVAZIONE (vedi fonti sopracitate) che costituisce, salvo diniego della rinnovazione stessa, un effetto automatico (che rileva l’unicità del rapporto) disposto non più dalle parti (che non l’hanno prevista e che comunque possono sempre impedirla nei modi indicati dalla legge) ma ex lege, ossia dalla legge stessa. Si può “rinnovare” solo ciò che non c’è più. Quando, a scadenza, tu barri la casella PRO (Proroga) del modello 69, non stai forse rinnovando tacitamente (sul piano temporale) un contratto che si è estinto?
 

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