Salatino

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Io andrei a leggere invece una bella Cassazione 30 Aprile 2012 n.6625 che ad un Tribunale Ordinario fa un baffo.....

[cut]
>> Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost. degli artt. 813, 2643, 2648 e 2660 c.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione; premesso che l'art. 2648 c.c. prescrive la trascrizione dell'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto dei diritti enunciati all'ar. 2643 c.c., nn. 1, 2, 3 e 4 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto, ne consegue, non facendo distinzione la norma ora menzionata tra legato testamentario e legato "ex lege", che il legatario ex art. 540 c.c. che non voglia essere pregiudicato nei confronti degli acquirenti dell'immobile su cui vanta il legato suddetto o di una sua porzione, deve trascrivere il legato stesso in modo che il suo diritto sia opponibile a costoro in forza del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c..
La censura è infondata. La sentenza impugnata ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione, trattandosi di un diritto che nasce per il solo fatto dell'esistenza di un coniuge superstite e di una dimora familiare, ed è escluso dalla elencazione tassativa contenuta nell'art. 2643 c.c.. In proposito è sufficiente rilevare che tale diritto si configura come un legato "ex lege" che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c., comma 2), al momento dell'apertura della successione (Cass. 10- 3-1987 n. 2474; Cass. 6-4-2000 n. 4329); poiché il legatario, quindi, acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando (Cass. 24-6-2003 n. 10014), non si pone in radice un problema di conflitto (da risolvere in base alle norme sulla trascrizione) tra tale diritto ed il diritto del B. relativo alla sua quota di comproprietà del suddetto immobile acquistato all'asta fallimentare. <<

Bene!
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Eh...ma lo dico dall'inizio. Ancora ancora sarebbe il mio pane quotidiano.... e non spiego una cosa cercando solo su internet.purtroppo internet è una manna per tutti ma bisogna saper cercare. O saper capire cosa si trova. Tralaltro quello postato è un Tribunale 2011 che doppiamente non vale nulla rispetto non solo alla Cassazione ma anche alla data della sua sentenza(2012).
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
[cut]
>> Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost. degli artt. 813, 2643, 2648 e 2660 c.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione; premesso che l'art. 2648 c.c. prescrive la trascrizione dell'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto dei diritti enunciati all'ar. 2643 c.c., nn. 1, 2, 3 e 4 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto, ne consegue, non facendo distinzione la norma ora menzionata tra legato testamentario e legato "ex lege", che il legatario ex art. 540 c.c. che non voglia essere pregiudicato nei confronti degli acquirenti dell'immobile su cui vanta il legato suddetto o di una sua porzione, deve trascrivere il legato stesso in modo che il suo diritto sia opponibile a costoro in forza del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c..
La censura è infondata. La sentenza impugnata ha affermato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione, trattandosi di un diritto che nasce per il solo fatto dell'esistenza di un coniuge superstite e di una dimora familiare, ed è escluso dalla elencazione tassativa contenuta nell'art. 2643 c.c.. In proposito è sufficiente rilevare che tale diritto si configura come un legato "ex lege" che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c., comma 2), al momento dell'apertura della successione (Cass. 10- 3-1987 n. 2474; Cass. 6-4-2000 n. 4329); poiché il legatario, quindi, acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando (Cass. 24-6-2003 n. 10014), non si pone in radice un problema di conflitto (da risolvere in base alle norme sulla trascrizione) tra tale diritto ed il diritto del B. relativo alla sua quota di comproprietà del suddetto immobile acquistato all'asta fallimentare. <<

Bene!

Non occorre l'atto pubblico.

Quo fin dal primo post.

Nella sentenza cassata, si evidenzia il riferimento, alle due nature del soggetto legato.
Ex lege o testamentario.

Per disporre e o nominare un legato attraverso un testo quindi, non occorre necessariamente essere morti.

:D
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Pier ma stiamo parlando di trascrizione del diritto di abitazione cosa c'entra il legato? Che poi si chiama LEGATARIO. se la prendi a farsa confondendo pure gli utenti non ti rispondo più.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Anzi...come modetatore (e non mi piace parlare in questi termini lo sanno tutti)ti inviterei a fare interventi come è tuo solito e non come gli ultimi tre su questo thread.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Pier ma stiamo parlando di trascrizione del diritto di abitazione cosa c'entra il legato? Che poi si chiama LEGATARIO. se la prendi a farsa confondendo pure gli utenti non ti rispondo più.

Pareva che la question avesse un doppio binario.

Vi era il quesito dell'utente che ora e' stato sciolto.

Poi il dibattito sul legato.
Dove hai sostenuto, che legato si puo' divenire solo in esito di morte.
Connettendosi, l'argomento, alla sucessione intervivos definita inesistente.

Ripreso, l'argomento veniva esplicato
con esempi pratici.
Da qui non si comprende la natura di quel tuo invito.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
@PyerSilvio il legato viene acquistato dal LEGATARIO all'apertura della successione in maniera automatica a differenza dell'eredità che richiede l 'accettazione. E si chiamano successione a titolo particolare e a titolo universale ma sempre a causa di morte sono. Sia l'istituzione del legatario che quella di erede (qualora sia testamentario) vengono fatti in vita ovviamente . Tramite testamento. Che ha valenza alla morte del povero malcapitato. ma entrambi prendono efficacia dopo la morte. Se resti della tua idea in parte errata sono affari tuoi.
 

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