marcanto

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No ......non equivoco tra accettazione con beneficio d'inventario e il relativo inventario.
se mai ad equivocare è stato qualcuno che come al suo solito è entrato a gamba tesa (#17), come si suol dire.
io avevo risposto al #9
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e segnatamente
"Quindi si prefigura di fatto accettazione con beneficio di inventario ?"
a cui rispondevo con il #15
"Il beneficio d'inventario non è automatico dev'essere posto in essere"
come di fatto è......
 

francesca63

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non equivoco tra accettazione con beneficio d'inventario e il relativo inventario.
Io non ho parlato di “relativo inventario”, cioè relativo all’accettazione , ma di quello che deve fare entro tre mesi il chiamato in possesso dei beni , se vuole successivamente rinunciare all’eredità .
 

marcanto

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Tralasciando gli eventuali fraintesi in tutto questo vi è qualcosa che non mi torna.

Vi è obbiettivo/intenzione di fare una rinuncia dell'eredità, se questi sono gli obiettivi in questi come "si incastra" l’inventario ?

Ossia, la rinuncia parziale non è possibile (da quanto mi risulta), non si ragiona tipo:
faccio l'inventario e da questo decido cosa accettare e cosa rifiutare. È corretto ?
 

francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Vi è obbiettivo/intenzione di fare una rinuncia dell'eredità, se questi sono gli obiettivi in questi come "si incastra" l’inventario ?

Ossia, la rinuncia parziale non è possibile (da quanto mi risulta), non si ragiona tipo:
faccio l'inventario e da questo decido cosa accettare e cosa rifiutare. È corretto ?
Quando il chiamato è nel possesso dei beni (o anche di uno solo), l’inventario prescritto ha lo scopo di distinguere il patrimonio del chiamato dai beni dell’eredità (per evitare contestazioni o liti).
Quindi deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, a meno che non decida di rinunciare entro quel termine.

Detto in parole molto povere “devo fare l’inventario perché non si dubiti che mi sono intascato l’orologio o ho venduto la collezione di francobolli “
 

theil

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sostanzialmente la persona in possesso dei beni che intende rinunciare ha bisogno di fare l'inventario anche se la giurisprudenza non è concorde al 100%.

L'inventario in caso di rinuncia è necessario per chi è in possesso dei beni per evitare che il rinunciate possa eventualmente sottrarre beni appartenenti al de cuius nonostante sia intenzionato alla rinuncia quindi è un ulteriore garanzia verso i creditori i quali potrebbero impugnare la rinuncia considerando il mancato inventario redatto entro i 3 mesi dalla morte del de cuius.
 

theil

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
La sintesi estrema: "Si, l'inventario va fatto se hai intenzione di rinunciare nel momento in cui sei in possesso dei beni del defunto"

Evitando così un eventuale ricorso da parte dei creditori che potrebbero richiedere l'annullamento della rinuncia.
 

theil

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Purtroppo non esiste un orientamento unico.

Se il debito è importante conviene fare comunque l'inventario prima della rinuncia che ti mette a riparo da eventuali rincorsi dei creditori, perché poi sarà il giudice in base alla sua interpretazione della legge a stabilire la validità o meno della rinuncia.

Direi che un è rischio da non correre.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Vi state riferendo a delle pronunce e/o orientamenti, quindi alzo bandiera bianca.

Sotto un profilo di mera logica non avrebbe ragione d'essere l'inventario se l'obbiettivo finale è rinunciare all'eredità (prescindndo da tempistiche, 3 mesi).
Ciò ancor di più se i beni del de cuius sono immobili per i quali è facile e semplice risalire alla titolarità/diritto. Come per le quote societarie.
Analogo discorso si potrebbe fare per dei beni monetari come un C/C, dai cui movimenti sarebbe semplice rinvenire quelli, eventualmente, fatti in date postume all'apertura della successione......senza trascurare che in caso di decesso gli istituti bancari BLOCCANO il C/C in attesa di produrre successione.
Passando poi per i beni mobili: auto e veicoli al cui intestatario è sempre facile risalire.
In parole povere tutti contesti che distinguono il patrimonio del de cuius da quello degli eredi.

Osservazioni, ovviamente, non valide in caso di oggetti/oggettistica di valore, come:
quadri, oggetti d'arte, orologi di valore, arredi etcc, etcc
Da cui presumo che le pronunce a cui vi riferite contemplavano anche, e soprattutto, questi ultimi.
 

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