In ragione del contratto "... la tubazione fognaria costituirà nel suo insieme una servitù perpetua fra i lotti interessati M,N,L e sarà mantenuta efficiente a cura e spese dei citati lotti in parti uguali" dovrete dividere le spese in tre quote uguali e nulla valendo eventuali eccezioni sui tempi e quantità di utilizzo del bene comune.
Pertanto, in ragione del broccardo latino "pacta servanda sunt", confermo quanto da te detto.
Giusto per dare qualche ulteriore riferimento a quanto chiaramente stabilito in contratto (valido in quanto non in contrasto con leggi o usi).
Nella fattispecie si applicano dapprima le regole della servitù di cui all’art 1069 cod. civ. che al comma 2 stabilisce che il proprietario del fondo dominante deve fare a sue spese le opere necessarie a conservare la servitù, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Inoltre al successivo comma 3 viene indicato che se le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Dinnanzi a queste indicazioni i contraenti a evitare futuri contenzioni tra loro o i loro aventi causa hanno deciso d'applicare le norme che regolano la Comunione di cui al libro III del codice civile.
Quindi d'applicare quanto stabilito dal comma 1 art. 1101, secondo il quale le quote dei partecipanti si presumono uguali e, coerentemente, il successivo comma che stabilisce che il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Devo dire che il nonno e le sue controparti sono state sagge. Hanno così evitato misurazioni sempre difficili da calcolare e da suddividere – vedi esempio eccezione di allacciamento dal 1970 o distacco dalla comune servitù - oltre che possibili "fughe" con conseguenti ingiustificati appesantimenti sui comproprietari residui.