cuba49

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve! Ho appena ricevuto la convovazione di assemblea e, a parte l'approvazione del consuntivo per le spese 2011, c'é all'o.d.g. "la delibera per la sostituzione autoclave e le modalità di ripartizione della spesa". E' la mia prima assemblea condominiale (ho comprato l'appartamento nel maggio 2011) e se, come credo, non c'é un regolamento condominiale che stabilisce come ripartire le spese, come devo comportarmi? Nel consuntivo le spese di manutenzione autoclave sono nella tabella B che divide tutto equamente tra i condomini. Vale anche per le spese straordinarie? Grazie a chi vorrà aiutarmi , magari con riferimenti legislativi.
margherita
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao margherita
Occorre verificare dell'esistenza di un regolamento condominiale, di solito in assenza di questo che regolamenta la modalitàdi ripartizione, le spese per l'autoclave in questo caso andranno suddivisi per le quote millesimali.
Ciao salves
 
S

STUDIO MAROCCO

Ospite
In mancanza di Regolamento Condominiale le spese, sia ordinarie che straordinarie, vanno ripartite per millesimi
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Una piccola osservazione a latere:
(ho comprato l'appartamento nel maggio 2011) e se, come credo, non c'é un regolamento condominiale che stabilisce come ripartire le spese

Sarebbe meglio procurarsi e leggere anche il regolamento prima di acquistare.
Lo stesso dicasi per quei manualetti che riportano i pochi articoli essenziali del c.c. in tema di comunione, condominio, distanze, servitù, compresi quelli inderogabili da qualunque RdC.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Di solito...la Tabella B è quella in cui si ripartiscono le spese delle scale (o anche scale e ascensore, nei palazzi più datati).

E' un riparto che ha una sua logica, assolutamente condivisibile, perchè l'autoclave serve tanto più quanto più l'unità servita sia in alto rispetto alla condotta dell'acquedotto.

Direi che non c'è nulla di strano.:ok:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Di solito...la Tabella B è quella in cui si ripartiscono le spese delle scale (o anche scale e ascensore, nei palazzi più datati).

E' un riparto che ha una sua logica, assolutamente condivisibile, perchè l'autoclave serve tanto più quanto più l'unità servita sia in alto rispetto alla condotta dell'acquedotto.

Direi che non c'è nulla di strano.:ok:

Risposta che ha la SUA logica, ... ma solo in parte condivisibile.

Premesso che non so se convenzionalmente dire Tabella B significhi per tutti una specifica tabella; presumo voglia intendere quella tabella che attribuisce metà dei millesimi in ragione del valore della proprietà, e per metà in ragione del piano.

Questa è sicuramente la tabella usata per le spese di esercizio e manutenzione ordinaria egli ascensori.

Ma nei casi che conosco, esiste anche una terza tabella, usata per le spese straordinarie riguardanti l'ascensore: questa ritorna ad applicare solo i millesimi di proprietà, magari riparametrati per l'esclusione degli alloggi a piano terra.

Se il principio condivisibile è quello di assimilare la funzione e funzionamento dell'autoclave a quella dell'ascensore, si potrebbe concludere che in caso di sostituzione dell'autoclave con una nuova si ricadrebbe nel principio che l'investimento per l'acquisto del bene condominiale si ripartisce sempre per millesimi di proprietà (se ricordo, succede pure per le caldaie ecc)

La mia quindi, più che una risposta, è una nuova domanda: quanto sopra ho ricordato è una anomalia, o è altrettanto frequente?
 

cuba49

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ringrazio tutti per i pareri. Quanto al "rigor di logica" credo che le spese ordinarie e straordinarie relative all'autoclave non siano paragonabili a quelle dell'ascensore. Infatti da qualunque piano si attinga all'acqua, l'autoclave entra in funzione con il medesimo dispendio di uso e energia, mentre per l'ascensore è sicuramente maggiore per i piani alti. Casomai bisognerebbe riferirsi al consumo d'acqua, ma la questione diventerebbe cavillosa.
Il problema è decidere se si applica l'art.1117 o il 1123 del Codice Civile. Ho trovato una citazione di una sentenza della Corte di Cassazione che afferma che, l'istallazione di un autoclave non deve essere considerata un'innovazione, ma una parte integrante dell'impianto idrico condominiale.
Proprio per questo, alle spese di installazioni dell'impianto, devono partecipare tutti i condomini persino quelli che abitano ai piani inferiori, anche se non risentono di carenze idriche.
Sez. III, N° 1389 del 11/02/1998
Le relative spese (quelle di installazione) e quelle di manutenzione restano soggette agli stessi criteri fissati per l’impianto idrico (Pret. Taranto 26/3/85).
Quindi ripartizione per le tabelle millesimali di proprietà come prevede l'art.1117.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
X Bastimento : premetto che non posso assolutamente escludere che vi siano consuetudini zonali nella redazione dei Regolamenti.

Ora : i Regolamenti che io mi trovo ad applicare recano solo in rarissimi casi il principio che tu ricordi. Ma questo vuol dire poco o niente.

Io parto da questo principio : nel riparto delle spese si applicano i principi del CC , salvo deroga da accordo contrattuale (leggasi Regolamento o convenzione unanime che opta per una qualunque deroga).

Per cui : se il Regolamento detta un criterio particolare di riparto o addiritttura prevede una apposita Tabella per differenziare la manutenzione straordinaria dall'ordinaria, non c'è dubbio che vada utilizzata questa tabella.
Ma se non prevede nulla di particolare, altrettanto non v'è dubbio che l'autoclave sia oggetto di un condominio parziale che deve seguire la proporzione di riparto per proprietà e per altezza.
La famosa tabella B segue questo principio.
Poi si tratta di vedere nel singolo caso se essa (che non nasce per l'autoclave, bensì per le scale o per scale/ascensore) veda incluse le stesse proprietà individuali che beneficiano dell'autoclave. E questo dipende davvero dal singolo caso.
Però...dell'autoclave son chiare due cose :
1) che non è detto che serva tutte le unità dello stabile, o che non serva - all'opposto - anche unità non comprese nella B; e ovviamente la spesa va divisa tra coloro che possono beneficiarne;
2) che la sua utilità è direttamente proporzionale rispetto all'altezza dell'unità dal piano stradale.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Ho letto solo ora l'ultimo post di Cuba, ma ...ricordiamoci che ogni sentenza è riferita ad una fattispecie concreta che ...non è affatto detto che sia identica nella generalità dei casi.
Ti faccio subito un esempio concreto : le utenze idriche non residenziali (ossia quelle di uffici e negozi) dovrebbero avere una propria utenza al fine di pagare l'idonea tariffa (diversa dalla residenziale) all'ente gestore dell'acquedotto.
Ora : a parte che questo riguarda la maggior parte dei locali negozio, ma può riguardare anche unità su piani superiori.
Avere un proprio allaccio, ovviamente, significa non poter beneficiare in alcun modo dell'autoclave condominiale.
Morale : se a me, che ho un negozio o un ambulatorio al primo piano e che ho la MIA utenza, volessero farmi pagare l'atucolave che non posso usare secondo il 1117....posso garantire che ci arriverei in Cassazione!!!
 

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