francesca63

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Oggi ho bisogno cortesemente del vostro parere su una questione di ripartizione spese condominiali.
Nel condominio a Milano dove possiedo un box ci sarà un'assemblea per lavori straordinari della facciata, e ho ricevuto preventivo e ripartizione, su cui dovremo deliberare.
Il mio dubbio è questo:
i 20 box sono in un corpo staccato fuori terra ,costruito nel cortile interno, per cui non dovrebbero partecipare alle spese della facciata dell'edificio principale (come da diverse sentenze in merito, e come la logica suggerisce) .
Ma per raggiungere i box si passa sotto l'androne dell'edificio : ovviamente non c'è nessun vantaggio a passare sotto l'edificio, e non se ne trae alcuna utilità aggiuntiva per l'uso dei box.
Secondo voi (ammesso che mi sia spiegata in modo abbastanza chiaro) le spese vanno ripartite anche a carico dei box ?
 

Graf

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Secondo me i box interni non si avvantaggiano per nessun motivo, neanche per quello estetico, dal rifacimento delle facciate esterne. Che quest’ultime siano deteriorate oppure ristrutturate non ostruiscono in nessun caso l’ accesso ai box nel cortile interno.
Quindi non dovresti pagare alcunché. Almeno secondo logica.
Ma siamo in Italia….E’ più prudente chiedere un illuminato parere ad Andrea Occhiodoro @ che in materia condominiale mi pare il più agguerrito.
 

Graf

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Andrea Occhiodoro @
Boh... non riesco a taggare questa sera...
Andrea Occhiodoro @
 

Andrea Occhiodoro

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Amm.re Condominio
Condivido appieno tutte le motivazioni logiche espresse da francesca63 e Graf. Mi sono inoltre andato a rileggere la sentenza della Cassazione n° 8012 del 2012 che mi pare centrata sulla nostra questione e di cui riporto un estratto:
"La figura del condominio si caratterizza, secondo quanto risulta dall'art. 1117 cod. civ., per la presenza, in uno stesso edificio, di piani o porzioni di piani di proprietà individuale. La definizione normativa va riferita, pertanto, all'edificio che presenta tali caratteri, a cui va circoscritto il fenomeno della proprietà condominiale. Data questa premessa, risulta evidente che l'estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all'edificio in cui ha sede il condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio medesimo. Con ciò si vuol dire che in tanto può ritenersi che del condominio faccia parte anche il manufatto da esso separato e distinto, in quanto vi sia un titolo di proprietà che qualifichi espressamente tale bene come appartenente al condominio. La relazione tra l'uno e l'altro va pertanto cercata e dimostrata nel titolo di proprietà, vale a dire negli atti in cui, attraverso al vendita dei singoli appartamenti, il condominio medesimo risulta costituito. Per contro, nessuna particolare rilevanza, a tal fine, può essere ascritta alla presenza, tra gli allegati del regolamento condominiale, di una tabella di ripartizione delle spese dei garages tra i corrispondenti proprietari nè alla circostanza che il cortile condominiale sia da questi ultimi utilizzato per accedere al loro bene. Non la prima, in quanto il regolamento di condominio non costituisce un titolo di proprietà, ma ha la sola funzione di disciplinare l'uso della cosa comune e la ripartizione delle spese; nè la seconda, atteso che l'uso promiscuo di un bene o di una porzione di esso non fa presumere l'appartenenza unica dei beni che se ne servono e da esso traggono vantaggio".
A mio avviso quindi i proprietari dei soli box non pagano le spese di rifacimento facciata.
 

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