Le spese per l’impianto idrico condominiale vanno ripartite in base alla funzione svolta dalla singola conduttura:
le condutture che servono a portare l’acqua sino al punto di diramazione con le singole proprietà sono di proprietà comune, e le relative spese gravano su tutti i condomini, mentre,
le tubature che portano l’acqua dalle condutture comuni verso la singola proprietà sono di proprietà esclusiva del condomino il quale è tenuto a sopportarne per intero le relative spese.
Per le condutture di utilità comune si applicano quindi le norme di ripartizione previste dagli articoli
1117 e
1123 del Codice Civile:
tutte le spese – riguardanti la conservazione, il godimento, le innovazioni –
sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno di essi, salvo diverso accordo preso dai condomini.