non abbiamo nessun atto di frazionamento ne abbiamo costituito il condominio
Per l'esattezza il condominio non richiede una "costituzione": lo è di fatto a determinate condizioni, quando cioè esistono parti comuni indivisibili ed inalienabili. Molto chiaro l'esempio del condominio verticale considerando il terreno,
Per un condominio orizzontale non sempre la cosa è facile a determinarsi, ma tui stesso hai parlato di condominio, anche se subito dopo hai accennato ad una comunione, che sono due istituti simili ma diversi.
Chiedendo se esisteva un atto di frazionamento, mi riferivo essenzialmente al terreno: devo immaginare che i 7 villini siano sorti su un lotto originariamente intero; possono essersi verificate due condizioni:
1) Il lotto sia stato inizialmente frazionato in 7 sublotti, sui quali il costruttore ha realizzato i 7 villini successivamente venduti: in questo caso difficilmente si è creato un condominio, nel senso che verosimilmente non avete nulla in comune, salvo i muri divisori.
2) Il terreno è rimasto in comune ai 7 villini, quindi avete di fatto una comunione sul terreno circostante e sui muri divisori e perimetrali
Può essersi verificato in entrambi i casi un ulteriore caso:
3) Indipendentemente dalla soluzione giuridica adottata, avete in comune una serie di "servizi" ed "impianti", ad esempio l'allacciamento idrico e fognario, ed il viale di accesso e manovra (che mi pare di vedere dalla piantina allegata. In questo caso non avete solo una comunione, bensì un condominio, non essendo divisibile l'accesso e gli impianti.
Un costruttore e/o un acquirente previdente avrebbero dovuto inoltre prevedere una sorta di regolamentazione di quanto oggi chiedi, o attraverso un vero e proprio RdC, o attraverso specificazioni sul rogito.
Tornando alla tua domanda,
1) se si è verificato quanto esposto al punto 1, ed in assenza di patti specifici, direi che ognuno deve mantenere e riparare il muro di propria competenza.
2) in questa ipotesi il muro perimetrale è comune, e sarà mantenuto a spese di tutti
3) nel caso 3, assumendo che di fatto siete in una condizione condominiale, dove probabilmente sussistono anche vincoli di omogeneità delle facciate e dei prospetti, o simili, propenderei per ritenere ancora comune il muro perimetrale, salvo dal titolo di ciascuno si evinca una situazione più precisa.