Tra detentori, ossia coloro che utilizzano l’immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale (ad es. conduttori) e possessori (proprietari-locatori) non esiste solidarietà, poiché a ciascuna di queste categorie di contribuenti corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, in sostanza il possessore non risponde per il detentore (Legge n°147/2013, art. 1, co. 671). Il locatore, in linea di principio, non potrebbe liberare il locatario, semplicemente versando il 100% dell’imposta dovuta poiché – in questa eventualità – si determinerebbe, da un lato, una posizione creditoria (in capo al locatario) e dall’altro una violazione tributaria (in capo al locatore).
C’è da dire, però, che anche se il regolamento municipale non lo disciplina, detentore e possessore potrebbero sottoscrivere un accordo in cui il possessore si fa carico dell’altrui debito (a patto che la durata dell’utilizzo da parte del detentore sia superiore ai 6 mesi e in presenza di superamento della soglia dell’importo minimo di versamento stabilito dal Comune: lo standard è di 12 euro), dandone preventiva comunicazione al Comune, ma ciò non libererebbe comunque il detentore originario. L’articolo 8 (Tutela dell’integrità patrimoniale) della legge n°212/2000, al comma 2, prevede, infatti, che “è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui” ma precisa “senza liberazione del contribuente originario”. Ciò significa che, in caso di versamento parziale della quota dovuta dal locatario, il Comune potrà richiedere la differenza solo a lui e non al locatore (scatta la suindicata regola generale, ossia il meccanismo di non solidarietà).
Diversamente, la solidarietà nell’assolvimento dell’imposta è piena tra detentori, da un lato, e tra possessori, dall’altro. In quest’ultimo caso, ciascuno dei comproprietari calcolerà l’imposta autonomamente sulla propria quota di possesso (utilizzando - in caso di possessori non occupanti l’abitazione - se deliberate, le aliquote TASI previste per gli altri immobili). Resta inteso che, in caso di mancato o insufficiente versamento, il Comune potrà chiedere la differenza a sua totale discrezione nei riguardi di alcuni o di tutti i comproprietari, senza rilevare il soggetto al quale la violazione è imputabile. L’esistenza della solidarietà comporta che i possessori possono scegliere – al fine di scongiurare le insorgenze di violazioni fiscali, a cui poc’anzi si accennava - anche il pagamento unitario della TASI da parte solo di uno degli obbligati. In questo caso (lo stesso discordo vale anche per i detentori), il pagamento dell’intera cifra da parte di uno dei debitori solidali libera tutti gli altri.