@Calefab: comprensibili le tue obiezioni, che meritano un approfondimento.
Ma da profano avrei qualcosa da ridire sui termini.
Che la guida della AdE sia scritta coi piedi e genei confusione potrà anche essere: ma una guida è una guida, e non una legge; credo non abbia valore giuridico, salvo impegnare moralmente la AdE per quanto scrive.
Se dobbiamo fare le pulci a qualcosa , ci dovremmo rivolgere al legislatore e chiederci se la 380/2001 è così chiara da non far sorgere incertezze.
Cito la 380/2001 art.3 c. 1b
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici,
nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
((la
volumetria complessiva degli edifici)) e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso.
((Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti
nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso
Cito la 380/2001 art.6 c. 2
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,
previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio
((...));
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,
((sempre che non riguardino le parti strutturali,)) ovvero le
modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio
d'impresa.
Da questa lettura, propenderei nel ritenere non richiesta una pratica asseverata ecc. ecc.
p.s.: ho corretto i riferimenti alla citazione