M

mata

Ospite
Io la metterei così: e mi scuso con calefab ed i tecnici se non uso termini correttissimi.

il confine posto dalla legge edilizia 380 seguita dal comune, sembra essere diverso dal confine che l'AdE ha inteso circa le opere detraibili.

Il rifacimento integrale del bagno, meglio degli impianti in genere, è visto sotto il profilo urbanistico come una opera interna che non necessita di autorizzazione, semmai solo di una CIL.

Dal punto di vista della AdE invece, rientra tra le opere atte a "migliorare" il patrimonio edilizio, migliorare la sicurezza o l'efficienza energetica ecc.
Per tali motivi è da sempre indicata nella suddetta guida, tra le opere agevolabili.

Unico requisito richiesto da AdE è la data certa dei lavori. Per questo motivo ci stà la trasmissione di una comunicazione di inizio lavori interni al comune, preliminare alla esecuzione.

Non sono a conoscenza che AdE abbia mai contestato questa impostazione.
Intanto la Guida dell'AdE descrive anche opere di manutenzione ordinaria, in quanto detraibili sulle parti condominiali. Inoltre, se fai opere di manutenzione straordinaria (ad es. spostare una finestra od un muro), scarichi anche le altre correlate, anche se da sole sarebbero solo ordinarie. La ristrutturazione è invece di livello più alto ed implica il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Intanto la Guida dell'AdE descrive anche opere di manutenzione ordinaria, in quanto detraibili sulle parti condominiali. Inoltre, se fai opere di manutenzione straordinaria (ad es. spostare una finestra od un muro), scarichi anche le altre correlate, anche se da sole sarebbero solo ordinarie. La ristrutturazione è invece di livello più alto ed implica il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Più o meno è così: ma non mettere troppa carne al fuoco....
Se introduci anche gli oneri ... i comuni trovano sempre qualche ragione per introdurli e farti pagare qualcosa....;)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Tutti gli interventi descritti da Montanari, ad avviso di chi scrive, rientrano tra quelli per cui si rende applicabile la detrazione del 50% (fino al 31/12/2015), ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del DPR n°380/2001 (lettera modificata dall’art. 17, co. 1, lett. a) della legge n°164/2014), che definisce “"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”. Come indicato dalla Guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie (aggiornata a gennaio 2015) dell’Agenzia delle Entrate, tra le opere di manutenzione straordinaria che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50% rientra la “realizzazione e miglioramento dei servizi igienici” (pag. 10): la mera sostituzione di sanitari e piastrelle è esclusa dai benefici fiscali (non comporta nessun miglioramento), viceversa il rifacimento completo del servizio igienico (comprensivo di massetto e nuove tubature, nuovo impianto idrico ed elettrico, nuovi sanitari e finestre), è da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria e, in quanto tale, agevolato (comporta il miglioramento richiesto per l’applicazione della detrazione).

Permessi: in genere, nessuno.

IVA: sanitari, radiatori, finestre sono beni significativi, e l’IVA sulle fatture deve seguirne le regole.

Bonifico: bancario o postale, ove risulti la causale del versamento “Art. 16-bis, TUIR 917/1986”, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, la partita IVA ovvero il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.

Ritenuta d’acconto sul bonifico per spese detraibili: dal 1° gennaio di quest’anno viene elevata dal 4 all’8% (Legge n°190/2014, art. 1, co. 657).
 
M

mata

Ospite
Peccato che la manutenzione straordinaria necessiti sempre di una pratica edilizia e, nel caso di almeno due ditte, anche il piano di sicurezza con le notifiche.
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
La guida del' ADE continua ad essere scritta con i piedi e a generare confusione.

ad avviso di chi scrive

wow

Permessi: in genere, nessuno.

eh no,
non è che i lavori sono manutenzione straordinaria solo quando fa comodo, se è manutenzione straordinaria ci vuole la pratica asseverata, il pagamento della reversale in comune, il progettista, il DL, il PSC

Ritenuta d’acconto sul bonifico per spese detraibili: dal 1° gennaio di quest’anno viene elevata dal 4 all’8% (Legge n°190/2014, art. 1, co. 657).

Eh certo hai visto mai che qualche ditta è rimasta in attività, facciamola chiudere
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
@Calefab: comprensibili le tue obiezioni, che meritano un approfondimento.

Ma da profano avrei qualcosa da ridire sui termini.

Che la guida della AdE sia scritta coi piedi e genei confusione potrà anche essere: ma una guida è una guida, e non una legge; credo non abbia valore giuridico, salvo impegnare moralmente la AdE per quanto scrive.

Se dobbiamo fare le pulci a qualcosa , ci dovremmo rivolgere al legislatore e chiederci se la 380/2001 è così chiara da non far sorgere incertezze.

Cito la 380/2001 art.3 c. 1b
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino ((la
volumetria complessiva degli edifici))
e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso. ((Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti
nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle
superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;)


Cito la 380/2001 art.6 c. 2
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b),
ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio((...));
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,
((sempre che non riguardino le parti strutturali,)) ovvero le
modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio
d'impresa.

Da questa lettura, propenderei nel ritenere non richiesta una pratica asseverata ecc. ecc.

p.s.: ho corretto i riferimenti alla citazione
 
Ultima modifica:

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Neanch'io ho la formazione sufficiente per districarmi fra le sottigliezze della nostra logorroica burocrazia, però c'è un'errore nella tua interpretazione
CILA, SCIA e DIA non sono titoli abilitativi in senso stretto, sono autocertificazioni
Tu committente non chiedi il permesso al comune, lo informi soltanto, compili i loro moduli assicurando che stai facendo determinati lavori che seconda la legge si classificano come man str e li fai nel rispetto della legge come testimonia la relazione del tecnico (esiste e ce sta')
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Tu committente non chiedi il permesso al comune, lo informi soltanto, compili i loro moduli assicurando che stai facendo determinati lavori che seconda la legge si classificano come man str e li fai nel rispetto della legge come testimonia la relazione del tecnico

Non dubito che nella pratica avvenga ciò che dici tu: ma l'art. 6 ha come titolo "Edilizia Libera" e richiede solo la preventiva CIL da parte dell'interessato.

Dove viene prescritta, in aggiunta, la relazione (asseverata) del tecnico?
 
M

mata

Ospite
Non dubito che nella pratica avvenga ciò che dici tu: ma l'art. 6 ha come titolo "Edilizia Libera" e richiede solo la preventiva CIL da parte dell'interessato.

Dove viene prescritta, in aggiunta, la relazione (asseverata) del tecnico?
Viene prescritta allo stesso art. 6 da te citato, ma al comma 4:


3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
Il fatto che l'amministrazione non rilasci il titolo abilitativo non significa che non si debbano redigere gli adempimenti tramite CIL/SCIA
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
@mata:
grazie della precisazione. Se permetti devo però farti notare che la citazione da te riportata è obsoleta ....
Il comma 3 è stato abrogato
il comma 5 è stato modificato, portando ad un sorprendente esito, anche pubblicizzato in TV: sarà compito della amministrazione comunale procedere alla comunicazione atta a modificare la situazione catastale. (con Docfa avevano scaricato sul professionista gli adempimenti, che ora rientrano dalla finestra...., con grande coerenza)

Ecco il testo in vigore:

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
((4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale
l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la
propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.))
((5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione
di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine
dei lavori, e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.))



Sempre per valutare se le "leggi" e le "norme" sono scritte con la testa o con i piedi, farei ulteriori domande:

1) poichè il rifacimento di un impianto di riscaldamento individuale al di sotto di 34 kW non richiede la progettazione di un termotecnico, ma è sufficiente la certificazione dell'impresa esecutrice (es. l'idraulico abilitato),
- l'elaborato progettuale si ritiene necessario o no?

2) per la sostituzione dei serramenti con nuovi a bassa trasmittanza, è sufficiente la certificazione del fornitore, sufficiente per il fisco oppure dal comune è richiesta
- la certificazone energetica dell'u.i. e del beneficio energetico indotto, redatta da un tecnico abilitato? . Notare che il modulo F per l'Enea può eseere compilato e trasmesso dall'interessato.

Tralascio la installazione di apparecchiature di antifurto, acqustabili in kit.
 

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