In tale fattispecie, a registrazione avvenuta, è inibita al conduttore la facoltà di rettificare fiscalmente una precedente registrazione (salvo che il conduttore denunci all’ufficio delle Entrate l’indicazione in contratto di un canone superiore a quello comunicato dal locatore in sede di registrazione): il contratto, sia pure tardivamente, è stato registrato, avendo il locatore sanato fiscalmente la sua posizione.
Dai codici tributo richiamati al #1 sembrerebbe di capire che il locatore abbia sanato – tramite ravvedimento operoso – una tardiva registrazione di contratto in regime ordinario, nonché il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta:
a) cod. trib. 115T (prima annualità in regime ordinario);
b) cod. trib. 671T (entro un anno dal termine di scadenza previsto, la sanzione è ridotta al 15%=1/8 di 120% dell’imposta dovuta sul canone annuo: solo in regime di cedolare secca la sanzione deve essere calcolata prendendo a riferimento l’imposta di registro che si sarebbe dovuta pagare sul corrispettivo pattuito per l’intera durata quadriennale del contratto);
c) cod. trib. 731T (interessi moratori).
Riguardo la tardiva registrazione del contratto, avvenuta dopo il 5 giugno 2011, dopo un iniziale periodo piuttosto confuso che vedeva alcuni uffici territoriali dell’Agenzia, in ossequio al dettato letterale della norma citata, applicare le sanzioni civilistiche anche per lievi ritardi di registrazione, senza alcuna possibilità di spontaneo ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n°47/E del 20 dicembre 2012, è intervenuta fornendo un’importante precisazione in relazione all’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, dedicati al trattamento sanzionatorio delle locazioni non registrate entro il termine stabilito dalla legge.
Dalla tardiva o mancata registrazione di un contratto di locazione abitativa derivano effetti sia di natura tributaria che civilistica. La procedura del ravvedimento operoso sana, però, soltanto le violazioni tributarie, non quelle civilistiche che impongono un nuovo contratto “catastale” di durata quadriennale dalla data di registrazione. In tale ipotesi, gli uffici del Registro, su tale “architettura” sanzionatoria, non sono tenuti ad effettuare alcun tipo di valutazione relative all’applicabilità o meno delle norme che disciplinano i rapporti privatistici tra locatore e conduttore: ciò vuol dire che alla eventuale registrazione da parte di un conduttore del contratto “catastale”, dovrà seguire un giudizio nell’ambito del quale il conduttore sarà chiamato a chiedere al Giudice ordinario l’accertamento della situazione da egli stesso unilateralmente dichiarata.
Dopo questa premessa, l’Agenzia delle Entrate approfondisce la questione, precisando che “la parte contraente, che ritiene di poter invocare nei confronti della controparte l’applicazione dei commi 8 e 9, deve conseguentemente dichiarare per la registrazione il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione delle citate disposizioni e non il valore e la durata risultanti dall’atto non registrato nei termini”.
Nel caso proposto, è evidente che il locatore, regolarizzando fiscalmente il contratto, in sede di tardiva registrazione si sarà guardato bene dall’invocare volontariamente la misura sanzionatoria integrale derivante dai sopracitati commi (peraltro, pare di capire, non applicata d’ufficio), i quali avrebbero assicurato un trattamento di favore al conduttore (benché anche lui avesse, come il locatore, violato le disposizioni fiscali), a patto, però, che quest’ultimo li avesse invocati precedendo la sua controparte nella registrazione tardiva del contratto.